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La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Ricordiamo infatti che l’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali e l’art. 3 sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini.
Nella Legge 76/2016 è quindi prevista la possibilità per i cd. uniti civili di richiedere all’ufficiale di stato civile la registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, maggiorenni, le cui dichiarazioni di volontà sono rese avanti a due testimoni.
Nello specifico: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Unioni Civili, Convivenze di fatto e assegni per il nucleo familiare: spettano?
La circolare 84 del 5 maggio 2017 l’INPS specifica:
- il nucleo di riferimento per le unioni civili;
- il reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
Unioni civili: nucleo di riferimento
Vediamo i casi specifici riportati:
- Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale: al pari del diritto riconosciuto nell’ambito matrimoniale per il coniuge che non sia titolare di prestazione previdenziale, devono necessariamente essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa:nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, a questi figli viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei genitori, non rilevando la successiva unione civile contratta;
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione: l’assegno potrà essere erogato dall’INPS se il figlio è stato inserito all’interno dell’unione civile.
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Reddito di riferimento in caso di convivenza
L’INPS precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo, in caso di ANF per convivenze di fatto, da utilizzare per il calcolo degli assegni familiari spettanti può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei “conviventi di fatto”: devono aver quindi stipulato il contratto di convivenza e definito in modo chiaro l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Assegno per congedo matrimoniale
Ricordando che l’assegno per il congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore che contragga un matrimonio civile, o concordatario, della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto spetta ora anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Unioni Civili, Convivenze di fatto e assegni per il nucleo familiare: procedura
La circolare ricorda che per ottenere le prestazioni di cui sopra è necessario inoltrare telematicamente una domanda all’INPS con le consuete procedure già esistenti.
L’ulteriore obbligo per il richiedente è quello di dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.
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