Attraverso l’analisi della retribuzione abbiamo individuato l’elemento essenziale caratterizzante la prima parte della busta paga: la retribuzione lorda mensile, base di partenza per i nostri calcoli.
Sicuramente la parte della busta paga più complicata da leggere è quella legata al corpo del cedolino, nella quale vi sono differenti e numerose voci che hanno la funzione di alterare in aumento o diminuzione l’attività lavorativa incidendo sul calcolo finale del netto in busta.
A seconda della tipologia di voce dovrà essere inserita nel totale delle competenze oppure delle trattenute spettanti.
Appare evidente che, proprio in virtù di quanto appena detto, se nel corso del mese non intervengono situazioni che modificano l’attività lavorativa, nel corpo del cedolino troveremo un’unica voce corrispondente alla retribuzione mensile lorda.
Busta paga: elementi in aumento della retribuzione lorda mensile
Considerando le voci più ricorrenti nel corpo del cedolino che possono portare ad una variazione in aumento della retribuzione lorda mensile, troviamo:
- lavoro straordinario;
- lavoro festivo;
- indennità varie.
Di norma le ore di lavoro straordinario, notturno e festivo vengono compensate, con la normale retribuzione oraria alla quale viene aggiunta una maggiorazione in percentuale fissata dalla contrattazione collettiva, mentre le indennità possono avere caratteristiche differenti e disciplinate dai contratti collettivi.
Straordinario
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 66/2003, per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro, definito in 40 ore settimanali, fermo restando la possibilità della contrattazione collettiva di individuare una durata inferiore.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, come si evince dalla stessa parola, tanto che è sempre la contrattazione collettiva di riferimento a dare indicazione del totale delle ore di straordinario che possono essere effettuate durante un prefissato arco temporale, in assenza ci si deve rifare al limite legale di 250 ore annue.
Proprio per il fatto che è la contrattazione collettiva a determinare la percentuale da applicare riportiamo l’esempio del CCNL del Commercio secondo il quale dovremo applicare:
- 15% per lo straordinario prestato dalla 41esima alla 48esima ora settimanale;
- 20% per lo straordinario oltre le 48 ore settimanali;
- 50% per lo straordinario notturno;
- 30% per lo straordinario festivo.
Lavoro festivo
È doveroso fare una premessa: il giorno festivo non costituisce un giorno di riposo assoluto, infatti può essere stipulato un accordo tra le parti relativo alla necessità di prestare attività lavorativa durante queste giornate.
In linea di massima quando parliamo di festività intendiamo quelle indicate in rosso nel calendario, alle quali va aggiunto il giorno del Santo Patrono del Comune presso il quale si lavora.
Se un dipendente non lavora in una giornata festiva nella busta paga troverà in ogni caso corrisposta la retribuzione giornaliera per quella giornata. Se, invece, la festività cade di domenica, è considerata non goduta e pagata con un’ulteriore quota di retribuzione. Questa può subire variazioni a seconda sia della previsione contrattuale sia della tipologia di paga.
Prendendo in considerazione due tra i più utilizzati CCNL vediamo come può variare la percentuale da applicare.
Festività nel CCNL Commercio
Nel CCNL del Commercio il lavoro festivo e domenicale viene retribuito come straordinario festivo. Di conseguenza, il lavoratore avrà diritto, oltre alla paga oraria, ad una maggiorazione del 30%.
Prendendo in considerazione, invece, le festività non lavorate, sempre all’interno del CCNL Commercio, bisogna fare questa distinzione:
- dipendenti che lavorano 6 giorni a settimana: si applicano le regole generali sulla retribuzione delle festività;
- dipendenti che lavorano 5 giorni a settimana: non hanno diritto ad alcuna spettanza economica, poiché il sabato non è considerato né giorno lavorativo, né giorno di riposo, ma costituisce una giornata non lavorativa, feriale a zero ore.
Qualora la festività cada di domenica è invece considerata non goduta e viene retribuita con una quota aggiuntiva alle ordinarie spettanze mensili:
- dipendenti con paga mensilizzata hanno diritto a 1/26 della paga mensile;
- dipendenti con paga oraria hanno diritto a una maggiorazione corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale.
Festività nel CCNL Turismo
Nel CCNL del Turismo il lavoro domenicale dà diritto ad una maggiorazione pari al 10%, mentre il lavoro festivo del 20%.
Può capitare, però, il caso in cui più maggiorazioni concorrano tra loro ad esempio nel caso di lavoro straordinario notturno. In questa situazione non si possono cumulare le diverse maggiorazioni ma si applicherà la percentuale più elevata.
Indennità varie
Particolari voci retributive assumono il nome di “indennità” indicando importi che hanno lo scopo di compensare il lavoratore per disagi o rischi connessi a particolari attività, fanno parte di questa categoria le indennità per lavori disagiati quanto le indennità di cassa o per maneggio denaro. Allo stesso tempo vi sono altre indennità con la funzione di sostituire prestazioni in natura, classico esempio l’indennità sostitutiva di mensa.
Essendo voci tipicamente collegate a determinate attività è fondamentale consultare i contrati collettivi di categoria per conoscere criteri e modalità di erogazione.
Rimborsi spese
Una voce che ricorre spesso è legata al rimborso spese: si tratta di un’erogazione volta a risarcire il lavoratore delle spese sostenute durante l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Nonostante vengano inserite all’interno del cedolino nella sezione delle competenze non hanno, ovviamente, valore retributivo essendo quindi importi esonerati dall’applicazione della legislazione previdenziale e fiscale.
Trattenute, ovvero gli elementi in riduzione della retribuzione
In questo caso sono voci che agiscono in negativo, diminuendo quindi la retribuzione; poiché come nel caso delle competenze è impossibile analizzare voce per voce, ne considereremo solamente due:
- quote associative;
- cessione di stipendio.
Quote associative
Si parla di quote associative per gli importi che il datore di lavoro, per esplicita richiesta del lavoratore, ha l’obbligo di trattenere sulla retribuzione. Questo importo è a titolo di contributo sindacale a favore dell’organizzazione di appartenenza, secondo modalità stabilite dai contratti collettivi.
Cessione di parte dello stipendio
Si sostanzia nella possibilità per il lavoratore di cedere a terzi, in occasione ad esempio di un finanziamento, una quota del suo stipendio.
In linea generale, non potendo entrare nello specifico di ogni situazione, i dipendenti a tempo indeterminato possono fare cessione di quote di stipendio non superiore al quinto per un periodo non superiore a dieci anni. Nel caso invece di dipendenti a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto stesso.
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