Riportiamo l’articolo di aggiornamento settimanale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
A dimostrazione della non imponibilità delle spese di viaggio delle trasferte fuori dall’ambito comunale, è sufficiente conservare l’estratto conto della carta di credito dalla quale risulti il pagamento da parte del datore di lavoro allegando una nota spese di riepilogo. Ricordiamo che, affinché i rimborsi delle spese di trasporto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, è necessario che dette spese siano rimborsate in ragione di idonea documentazione.
L’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 22/18 ha affermato che dall’esame della documentazione prodotta in allegato all’istanza di interpello, si rileva che l’estratto conto rilasciato dalla società che ha emesso la carta di pagamento e trasmesso, su supporto cartaceo, alla società istante, individua per ciascuna transazione:
- la data d’acquisto del biglietto aereo/ferroviario;
- il nome del passeggero e il codice identificativo del dipendente;
- il centro di costo;
- il codice identificativo del viaggio;
- il prestatore d’opera con descrizione della prestazione,
- per gli acquisti di biglietti aerei la ragione sociale della compagnia aerea, il numero del biglietto elettronico, la classe di prenotazione, data della partenza/check-in, itinerario di viaggio;
- la valuta e l’importo pagato.
Tali informazioni presenti nell’estratto conto emesso in formato cartaceo dalla società che rilascia la carta, che sono successivamente confermate attraverso la validazione della nota spese, redatta sempre in forma cartacea, da parte del dipendente destinatario della prestazione al rientro dalla trasferta, risultano idonei ad attestare l’effettivo spostamento della sede di lavoro e l’utilizzo del servizio di trasporto da parte del dipendente, nonostante i documenti elettronici di trasporto rilasciati dai diversi vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese.
Resta inteso che i citati documenti di trasporto elettronici dovranno essere conservati in formato elettronico al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.
Sulla base delle considerazioni illustrate, l’Agenzia delle entrate ritiene, ai fini in esame, che le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in occasione di trasferte fuori del territorio comunale dei propri dipendenti e documentate nei modi descritti possano essere ricondotte alla previsione di esenzione di cui al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR e, conseguentemente, possano essere considerate non imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro.