Pubblichiamo di seguito l’articolo scritto per Lavoroediritti.com
La Legge 104 del 92 è la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” Quando si parla di beneficiari della Legge 104 del 92 si intendono, generalmente, i portatori di handicap indicando con questo termine coloro i quali presentano una minorazione di tipo fisico, oppure psichico, ma anche sensoriale, la quale comporta una di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Abbiamo già affrontato la possibilità di assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi retribuiti, ma i soggetti portatori di handicap hanno diritto ad ulteriori agevolazioni, questa volta di carattere fiscale, sia nell’ambito lavorativo sia nella sfera privata.
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Legge 104 del 92: la sede di lavoro
Partendo dall’attività lavorativa, il dipendente portatore di handicap grave, beneficiario di Legge 104 del 92, ma allo stesso modo il parente che assiste il soggetto, ha diritto – in caso di datore di lavoro con più sedi lavorative – a scegliere quella più vicina al proprio domicilio.
Questo interesse legittimo è garantito purché non vi siano condizioni contrarie da parte dell’azienda: ad esempio questioni organizzative o puramente produttive.
Questo per facilitare l’assistenza della persona disabile nel caso di un parente, e nel caso di un dipendente portato di handicap per evitare tragitti non necessari. Allo stesso modo vige il “rifiuto al trasferimento”: sempre se non vi siano ragioni valide e motivate da parte dell’azienda, quest’ultima non può arbitrariamente trasferire un dipendente portatore di handicap o un lavoratore che assiste un soggetto in condizioni di disabilità.
Legge 104 del 92, agevolazioni fiscali
Più consistenti invece sono le detrazioni di carattere fiscale, che possono essere godute durante il rapporto di lavoro come nel caso delle detrazioni IRPEF per i figli portatori di handicap, oppure in sede di dichiarazione dei redditi. Partendo dalle detrazioni fiscali il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo, fino ad annullarsi quando il reddito arriva a euro 95.000.
È bene ricordare che un soggetto è fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.
Detrazioni figli a carico
Attualmente la detrazione per figli a carico è pari a:
- 1.220 euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni;
- 950 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Questi importi vengono maggiorati di euro 400 nel caso di figlio disabile che sia stato riconosciuto tale dalla Legge 104 del 92.
Riepilogando, nel caso di figlio portatore di handicap la detrazione sarà pari a:
- 1.620 euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni;
- 1.350 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
La formula da utilizzare per il calcolo è la seguente: detrazione teorica x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000).
Ad esempio di un contribuente con reddito complessivo di 30.000 euro, con a carico un figlio disabile di 10 anni, la detrazione sarà pari a:
- euro 1.350 x (95.000 – 30.000) / 95.000
- 1.350 x (65.000 / 95.000)
- 1.350 x 0.6842
- 923,67 importo della detrazione effettiva
È bene fare due precisazioni.
- Innanzitutto il reddito complessivo che deve essere preso ai fini del calcolo delle detrazioni non deve contenere l’importo relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, mentre deve essere considerato il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
- Secondariamente nel caso di più di un figlio l’importo di euro 95.000 utilizzato nella formula va aumentato per tutti i figli successivi al primo, di euro 15.000, diventando ad esempio pari ad euro 110.000 nel caso di due figli a carico.
Legge 104 del 92 e dichiarazione dei redditi
Entrando nel vivo della dichiarazione dei redditi, invece, è bene ricordare che vi sono alcune spese che sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabili.
Se ne corso dell’anno precedente il contribuente disabile ha sostenuto spese per assistenza specifica allora queste potranno essere portate completamente in deduzioni.
Per assistenza specifica si intende ad esempio l’assistenza infermieristica e riabilitativa oppure le prestazioni rese da personale qualificato come addetto all’assistenza base o come operatore tecnico assistenziale.
È importante precisare che nel caso di ricovero del disabile in un istituto specializzato nell’assistenza e nel ricovero non è possibile portare in deduzione la retta intera riferita al ricovero, ma bensì solo quanto riguarda le spese mediche o paramediche legate all’assistenza specifica. Pertanto al fine di portarsi in deduzione quanto sopra è necessario farsi specificare dall’istituto quanto speso per la retta e quanto invece per le spese mediche.
Legge 104 del 92 spese detraibili
Vediamo ora quali spese si possono portare in detrazione.
Mentre in molti casi la detrazione fiscale è ammessa per la parte eccedente la franchigia di euro 129,11 vi sono alcune spese che sono ammesse interamente in detrazioni del 19%:
- il trasporto in ambulanza del disabile;
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture o per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzina.
Legge 104 del 92, cane guida
Nel caso specifico di disabili non vedenti è opportuno fare una precisazione riguardante il “cane guida”.
Il contribuente disabile non vedente infatti gode di una detrazioni Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto del cane guida, questa detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata a scelta del contribuente in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. Ulteriore detrazione prevista è quella forfetaria pari ad euro 516,46 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza dover documentare le spese effettivamente sostenute.
Nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, permettendo loro di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio.
È possibile ottenere informazioni circa il servizio di cui sopra rivolgendosi a:
- centri di assistenza telefonica al numero 848.800.444, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13;
- recandosi direttamente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia.
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