In questa guida vediamo come possono essere utilizzati i permessi Legge 104. In particolare tratteremo i permessi a ore, il congedo straordinario, i permessi per figli disabili e la fruizione dei permessi di due ore al giorno.
La Legge 104 del 5 febbraio 1992 è la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” Quando si parla di beneficiari della Legge 104 si intendono, generalmente, i portatori di handicap indicando con questo termine coloro i quali presentano una minorazione di tipo fisico, oppure psichico ma anche sensoriale, la quale comporta una di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La legge consente a questi soggetti, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo permessi retribuiti e ad usufruire di ulteriori agevolazioni.
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Il lavoratore che assiste un figlio o un familiare intendendo il coniuge, affine o parente entro il terzo grado, in situazione di handicap grave ha diritto a 3 giorni mensili di permessi retribuiti.
Tali permessi sono retribuiti dall’INPS, previo anticipo da parte del datore di lavoro, il quale li recupera attraverso la denuncia mensile Uniemens.
Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta di permesso del lavoratore, può, però, richiedere una programmazione delle assenze nonché un preavviso nell’indicazione delle giornate in cui non sarà presente al lavoro.
Innanzitutto i tre giorni di permesso devono necessariamente essere fruiti nel corso del mese, senza possibilità di riportare il residuo non fruito in mesi successivi.
Permessi Legge 104 a ore
I tre giorni previsti come permessi legge 104, oltre al classico modo di utilizzo in tre giornate di lavoro, possono essere utilizzati anche in modo frazionato, equivalendo, quindi a sei mezze giornate sempre nel corso dello stesso mese.
Allo stesso modo possono essere anche utilizzati ad ore nel corso dello stesso mese, mantenendo il totale del monte ore concesso mensilmente.
È opportuno precisare che vi sono dei casi in cui i tre giorni devono essere riproporzionati: il classico esempio è nel part time verticale, in funzione della ridotta prestazione lavorativa. Vi sono, però, ulteriori possibilità di fruizione.
Permessi Legge 104 figli disabili
I genitori, ad esempio, possono scegliere di prolungare il congedo parentale entro il dodicesimo anno di età utilizzandolo in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi. In alternativa possono usufruire di un periodo di congedo di tre anni e che il termine di tre anni vale per ogni figlio disabile ed è il massimo fruibile complessivamente non solo dal padre e dalla madre, ma anche fra congedo parentale e prolungamento dello stesso.
Pertanto, i genitori, o altri parenti o affini di minori di tre anni hanno diritto di usufruire dei tre giorni di permesso mensile a partire dal riconoscimento di handicap.
I tre giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33 – comma 3 della legge 104/92 possono essere goduti in alternativa al prolungamento del congedo parentale o ai permessi orari giornalieri nella misura di due ore per ogni giorno lavorativo con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore (un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere).
Sintetizzando, i genitori, anche adottivi con:
- bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensili, ovvero dei permessi orari giornalieri, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- figli oltre i tre anni e fino ai dodici anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- figli oltre i dodici anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Legge 104 congedo straordinario
Altre due possibili utilizzi sono il congedo straordinario di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e il permesso di due ore giornaliere.
Il congedo straordinario è un’alternativa spettante nell’ordine al coniuge che convive con il lavoratore, oppure in mancanza ai genitori, o ancora, a fratelli o sorelle conviventi, o in alternativa ad altri parenti o affini fino al terzo grado, purché conviventi con la persona disabile.
Legge 104 permesso giornaliero di due ore
La seconda possibilità, quindi il permesso giornaliero di due ore, invece è per il lavoratore portatore di handicap grave; questa possibilità può essere alternata ai “classici” 3 giorni di permesso mensile retribuiti.
Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona, deve esserci quindi un referente unico.
Il cd referente unico può mutare, anche temporaneamente, sempre a condizione che si tratti di un parente entro il secondo grado, qualora il disabile trasferisca – anche in modo provvisorio – il proprio domicilio presso un altro soggetto: è tuttavia necessario che sia presentata l’apposita istanza.
Nel caso dei genitori, invece, è prevista una deroga alla del referente unico: ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
Permessi Legge 104: retribuzione
Qual è il trattamento economico nei giorni di assenza dal lavoro?
A tutti gli effetti durante questi tre giorni di permesso non vi è attività lavorativa e presenza presso il luogo di lavoro, ma permane il diritto a percepire la retribuzione.
L’importo corrispondente per i giorni di assenza è un’indennità a carico INPS pari all’intero ammontare della retribuzione. L’ indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e recuperata tramite i conguagli contributivi da esporre attraverso procedura Uniemens.
Non è previsto, fatta eccezione per i casi fissati dalla legge, che al pagamento vi provveda direttamente l’INPS.
Permanendo il diritto alla retribuzione i periodi di assenza per fruire di permessi o congedi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e alla tredicesima mensilità.
Allo stesso modo anche durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, cioè a quella del mese precedente il congedo, escludendo gli emolumenti variabili della retribuzione. Come nel caso della somma corrisposta per i giorni di permesso, anche nel caso del congedo l’indennità spettante al richiedente è anticipata, previa autorizzazione dell’istituto, dal datore di lavoro per conto dell’INPS e successivamente recuperata tramite i conguagli contributivi da esporre con procedura Uniemens.
Il periodo di congedo straordinario non deve essere computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità nonché del trattamento di fine rapporto.
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