L’INL, con nota n. 5828 del 4 luglio 2018, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.
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Si ricorda che la violazione di tale precetto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
In particolare è stato evidenziato come la formulazione del precetto lasci intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro. Conseguentemente, la determinazione della sanzione non deve tenere conto del numero dei lavoratori coinvolti, quanto, piuttosto, in presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito.
A titolo esemplificativo: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione – calcolata ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981 – sarà pari a: euro 1.666,66 x 3 (mesi) = euro 5.000.
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