Nel linguaggio comune si pensa al pignoramento come un vincolo che, in seguito ad un’azione giudiziaria, viene posto su un bene, mobile o immobile che sia.
I motivi per cui una persona può vedersi pignorato un bene possono essere i più vari, ma generalmente ciò accade quando non si è soddisfatto un credito vantato da un altro soggetto (esempio: mancato pagamento dei canoni di affitto o delle rate del mutuo).
PIGNORAMENTO: in cosa consiste realmente?
Ai sensi dell’art. 492 c.p.c. il pignoramento è un atto che l’Ufficiale Giudiziario notifica su richiesta del creditore (c.d. creditore procedente); questo atto sostanzialmente intima al soggetto al quale è notificato di astenersi dal disporre del bene (sempre mobile o immobile che sia) sul quale verrà in seguito posta in essere l’esecuzione forzata.
Sfatiamo innanzitutto un mito: non è con l’atto di pignoramento che ha inizio la fase di esecuzione, ma con un atto prodromico allo stesso, ovvero l’atto di precetto.
E’ infatti con la notifica dell’atto di precetto che il creditore mette a conoscenza il debitore della propria volontà di intraprendere un’azione esecutiva nei suoi confronti per il recupero coattivo del credito la cui esistenza è stata già accertata in una fase precedente.
PIGNORAMENTO: quanto tempo per procedere?
Dal ricevimento dell’atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c. il soggetto intimato ha a disposizione 10 giorni per adempiere quanto gli viene richiesto, in difetto, trascorso questo termine, il creditore potrà fattivamente intraprendere l’esecuzione forzata.
Il D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 ha aggiunto un’ulteriore importante possibilità per il debitore che si trovi in gravi difficoltà e non possa soddisfare il creditore: il debitore potrà infatti, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
PIGNORAMENTO: quali beni possono essere assoggettati?
Concentriamoci in questa sede sui soli beni mobili.
Gli artt. 514 e ss. c.p.c. individuano tre categorie:
- le cose mobili assolutamente impignorabili;
- le cose mobili relativamente pignorabili;
- le cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
In concreto, queste categorie, nonché quelle individuate per esclusione, vengono continuamente riempite di significato dalla giurisprudenza: genericamente parlando si può dire che sono soggetti a pignoramento lo stipendio, la pensione, il TFR, l’affitto, l’automobile, i gioielli, i mobili, il conto corrente, i titoli di credito ma anche, per esempio le quote di una società.
A seconda del tipo di bene mobile che si intende sottoporre a pignoramento, il creditore procedente può scegliere di agire con l’azione che gli possa consentire il maggiore realizzo.
L’espropriazione mobiliare presso il debitore è una delle due opzioni percorribili, ma anche quella che, negli ultimi tempi, è meno utilizzata nella prassi.
In questo caso, decorso inutilmente il termine di 10 giorni intimato nell’atto di precetto senza che il debitore abbia saldato il proprio debito, il creditore può notificare a mezzo Ufficiale Giudiziario il c.d. atto di pignoramento mobiliare.
All’atto dell’accesso, quindi, l’Ufficiale Giudiziario pignora le cose mobili che ritiene di più facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo indicato nell’atto di precetto aumentato della metà (cfr. art. 517 c.p.c.).
Al secondo comma dello stesso articolo, è lo stesso Codice di Procedura Civile che ci aiuta ad individuare le cose maggiormente soggette a questo tipo di pignoramento, ovvero denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito.
In questa fase il debitore non può assolutamente disporre delle cose sottoposte a pignoramento, che, anzi, spesso devono essere depositate presso il locale Istituto delle Vendite Giudiziarie il quale si occuperà della vendita delle stesse, della consegna del ricavo al creditore procedente e dell’eventuale residuo allo stesso debitore.
E’ importante a questo punto sottolineare il fatto che, il creditore procedente, nel caso in cui sia riuscito ad individuare beni da sottoporre a pignoramento ed a successiva vendita forzata, ha buone possibilità di recuperare sia il credito per il quale ha agito ma anche le spese legali sostenute nella fase esecutiva, ovvero dalla notifica dell’atto di precetto sino alla vendita coattiva dei beni.
Questo discorso vale per tutti i tipi di azioni esecutive, quindi, come nel caso appena affrontato, per l’esecuzione mobiliare presso il debitore, ma anche, e lo andremo a vedere adesso, nell’esecuzione mobiliare presso terzi.
Questo particolare tipo di azione consente al creditore procedente di recuperare il proprio credito non agendo direttamente nei confronti del debitore, ma andando a colpire, pignorandolo, un credito che lo stesso debitore vanta nei confronti di un terzo.
PIGNORAMENTO: procedura
Schematizzando:
A è debitore di B (ad esempio, perché non ha corrisposto i canoni di affitto).
A ha un rapporto di conto corrente acceso presso la banca C.
B potrà pignorare le somme di denaro versate sul conto corrente della banca C.
Questo schema può ripetersi all’infinito sostituendo le varie tipologie di rapporti contrattuali e fonti di debito/credito.
Il procedimento seguito dal creditore procedente è sempre il medesimo: notifica di un atto di precetto al debitore intimando di adempiere entro il termine di 10 giorni scaduto il quale potrà essere intrapresa l’azione esecutiva.
In questo caso, però, l’atto successivo di pignoramento non dovrà essere notificato al solo debitore ma anche al terzo (C nel nostro esempio) nei cui confronti il debitore vanta un credito; dal momento della ricezione dell’atto il terzo dovrà, infatti, astenersi dal disporre del bene mobile pignorato ed, anzi, è tenuto ad effettuare una dichiarazione.
Con la c.d. dichiarazione del terzo, ai sensi dell’art. 547 c.p.c. il terzo deve specificare di quali cose o somme si trova in possesso e quando ne deve eseguire la consegna, nonché indicare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Come nell’esecuzione presso il debitore, il bene mobile pignorato non rimane sottoposto ad un vincolo indeterminato, ma il creditore procedente potrà chiederne l’assegnazione nel corso di un’udienza appositamente fissata davanti al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale dove ha sede il terzo pignorato.
In questa fase le obiezioni che possono essere sollevate dal debitore sono molto limitate e vanno chiaramente valutate caso per caso.
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