Si riporta il mio articolo per Well Work
Tra le varie modalità di gestione del welfare aziendale spesso passa in secondo piano la possibilità di introdurre i cosiddetti “voucher” al fine di erogare servizi ai dipendenti.
Questa modalità, però, non essendo molto conosciuta dai datori di lavoro questi tendono a non considerarla e di riflesso porta all’impossibilità di utilizzo per i lavoratori.
Vediamo di fare luce sulla questione.Disciplinati dal comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR secondo cui
“l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”
questi voucher, quindi, non sono altro che un tagliando attraverso cui il dipendente potrà godere di servizi senza alcun anticipo di denaro da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, però, deve rispettare alcune caratteristiche se decide di optare per questa formula.
Innanzitutto, la regola generale prevede che il voucher dia diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale e ciò significa che non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e allo stesso tempo non sono integrabili dal lavoratore.
Come ogni regola vi è la sua eccezione: il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.
Il rapporto economico intercorre direttamente tra datore di lavoro e la struttura che eroga il servizio, perciò il lavoratore non può subentrare nel rapporto modificando o integrando l’importo stesso.
Facendo un esempio pratico se il datore di lavoro instaura un rapporto con la palestra pagando direttamente un abbonamento ad ingressi, il lavoratore non dovrà far altro che recarsi nella palestra convenzionata e presentando il voucher questo verrà convertito con gli ingressi già pagati che rappresentato il servizio reso.
Cosa non può fare il lavoratore?
Il lavoratore non può convertire il voucher in denaro, non può cederlo ad un’altra persona nell’utilizzo in quanto l’utilizzo è strettamente personale e non può integrare quanto già concesso dal datore di lavoro: ciò significa che non potrà aggiungere ingressi a quell’abbonamento, ma potrà una volta esaurito decidere di attivarne uno totalmente a suo carico.