Nelle precedenti guide abbiamo analizzato il trattamento normativo del congedo di maternità obbligatorio, ora passiamo a vedere nel dettaglio l’indennità di maternità obbligatoria INPS, ovvero il trattamento economico durante l’astensione obbligatoria. Il dubbio che molte mamme/lavoratrici hanno durante questo periodo riguarda l’impatto economico di tale assenza.
Innanzitutto durante l’astensione obbligatoria non vi è variazione alcuna in relazione all’anzianità di servizio. Questo significa che questo periodo di congedo sarà normalmente considerato ai fini del computo dell’anzianità di servizio. Anche agli effetti relativi a tredicesima e quattordicesima mensilità. Ma prima di addentrarci nel calcolo dell’indennità dobbiamo fare una premessa riguardante le lavoratrice che hanno diritto a percepire la maternità.
Indennità di maternità obbligatoria INPS, a chi spetta
Innanzitutto è un diritto che in linea generale interessa tutte le tipologie di lavoratrici sia del settore privato sia pubblico, che abbiano un contratto a tempo pieno o parziale. Lo stesso vale che siano apprendisti o somministrati nonché lavoratori intermittenti.
Interessante è l’attenzione posta anche a quelle lavoratrici che a tutti gli effetti si trovino al momento della richiesta di astensione senza un’occupazione poiché disoccupate. In questo caso parliamo di indennità di maternità in disoccupazione.
L’articolo 24 del Testo Unico sulla maternità, infatti, ci dà queste indicazioni:
- lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate. Queste sono ammesse al godimento dell’indennità di maternità INPS purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni;
- qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
Maternità obbligatoria per il padre al posto della madre
Quando si parla di questo argomento si tende a concentrarsi quasi esclusivamente sulle lavoratrici, vediamo in quali casistiche si può estendere l’astensione obbligatoria al padre lavoratore. Purtroppo questa previsione di godere della maternità obbligatoria per il padre è prevista solo in casi estremi che comportino l’impedimento della madre:
- per morte,
- grave infermità o malattia,
- oppure abbandono del bambino da parte della stessa ed infine affidamento esclusivo al padre.
In questi casi il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.
È pertanto fondamentale non confondere quanto sopra con il congedo obbligatorio di paternità anche detto congedo papà elevato a quattro giorni nel 2018. Lo stesso da godere entro un periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio, in concomitanza all’assenza della lavoratrice madre.
Indennità di maternità obbligatoria, giornate indennizzabili
Tornando ora alle casistiche standard dell’astensione obbligatoria è il caso di fare una riflessione sulle giornate indennizzabili. Questo al fine di avere tutti gli strumenti necessari per effettuare il calcolo della maternità.
Per poter individuare queste giornate bisogna fare una distinzione tra le differenti qualifiche delle lavoratrici. Vediamo nello specifico.
- In caso di operaie l’indennità spetta per le giornate feriali incluse nel periodo di astensione, escludendo, quindi, le domeniche e le festività;
- nel caso invece delle impiegate l’indennità di maternità viene corrisposta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con la sola esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
Indennità di maternità obbligatoria INPS: calcolo
A questo punto possiamo analizzare la tutela puramente economica, avendo sempre come riferimento normativo il più volte richiamato D.Lgs 151/2001 il quale all’articolo 22 riconosce il diritto ad un’indennità economica pari all’80% per tutto il periodo di astensione obbligatoria.
L’indennità di maternità obbligatoria viene generalmente anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS. Questo significa che la lavoratrice riceverà la retribuzione direttamente dal suo datore di lavoro, il quale a sua volta, trattandosi di un anticipo, si porterà a conguaglio sui contributi dovuti all’istituto la somma esattamente anticipata per maternità. Questo anche per velocizzare il flusso di retribuzione che, se dovesse passare tramite il canale INPS – lavoratore sarebbe sicuramente più lento.
Indennità di maternità pagata dall’INPS
L’eccezione a questa regola è data dai casi in cui l’indennità viene erogata direttamente dall’INPS, nei seguenti casi:
- indennità di maternità erogata alle lavoratrici stagionali;
- maternità per le lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
- indennità di maternità pagata a colf e badanti.
A differenza dei casi in cui la retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro e quindi la lavoratrice non deve fare nessuna ulteriore comunicazione se non la domanda di astensione. Come illustrato nella precedente guida, nei casi di pagamento diretto deve fornire una richiesta nella quale viene espressamente dichiarata la modalità di pagamento: bonifico bancario o postale oppure tramite sportello dell’ufficio postale.
Indennità di maternità obbligatoria, retribuzione di riferimento
Per addentrarsi nel calcolo della maternità è, ancora una volta, utile distinguere tra operai e impiegati in quanto il calcolo subisce delle variazioni.
La regola generale prevede che, ai fini della determinazione della misura dell’indennità, si deve prendere la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso. Si prende cioè il periodo precedente a quello in cui ha avuto inizio l’evento sospensivo. A questo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alle mensilità supplementari previste contrattualmente.
A formare la retribuzione concorrono gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione dell’ammontare dell’indennità di malattia. Nel caso degli impiegati, ottenuta la somma dei due elementi sopra indicati si deve dividere l’importo per 30.
Esempio impiegati
Facciamo un esempio pratico. Impiegata con retribuzione mensile globale di fatto pari a 2.100 Euro. Per il calcolo dei ratei giornalieri consideriamo che abbia solo la tredicesima mensilità.
La retribuzione media giornaliera si calcola in questo modo:
- 2.100 / 30 = 70
- 2.100 / 12 / 30 = 5,83
L’importo della retribuzione media giornaliera è pari a 70 + 5,83 = 75,83. Nel caso invece degli operai possiamo trovarci di fronte a due tipologie di calcolo, da applicare a seconda che gli operai siano retribuiti in modalità oraria oppure siano mensilizzati.
Esempio operai
Nel caso degli operai retribuiti a ore avremo il seguente schema da seguire:
- retribuzione lorda del mese precedente divisa per il numero delle giornate lavorate o retribuite del periodo; se le giornate lavorative della settimana sono 5 (settimana corta), il divisore va incrementato con l’aggiunta delle seste giornate (si deve moltiplicare il numero delle giornate per 1,2 prima di dividere la retribuzione lorda).
- rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive e delle altre voci ricorrenti, ottenuto dividendo l’importo del rateo mensile per 25.
Nel caso degli operai mensilizzati, invece, il calcolo è molto simile a quello degli operai con la differenza che invece di dividere l’importo per 30 si dividerà per 26 nel calcolo della retribuzione e per 25 nel calcolo dei rati delle mensilità supplementari.
Calcolo indennità di maternità obbligatoria a carico dell’INPS e del datore di lavoro
Riprendendo il nostro primo esempio, non ci resta che calcolare l’importo della indennità di maternità obbligatoria a carico INPS. Prendiamo la nostra retribuzione media giornaliera pari a 75,83 e la moltiplichiamo per i giorni del mese di riferimento, nel nostro caso avremo un mese di 31 giorni.
- 75,83 * 80% = 60,66
- 60,66 * 31 = 1.880,46
Questo calcolo non è finito in quanto la maggior parte dei CCNL prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro. Vediamo come calcolarla.
Se la lavoratrice avesse lavorato tutto il mese e non fosse stata in astensione avrebbe percepito una retribuzione pari a 2.100 Euro, a questo importo deve però essere sottratta l’indennità a carico INPS lordizzata in quanto non è soggetta alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore.
Quindi avremo:
- 2.100 – (1.880,46 * 1,1012) =
- 2.100 – 2.070,76 = 29,24 importo dell’integrazione
Il datore di lavoro erogherà quindi 1.800,46 Euro come anticipo nei confronti dell’INPS e questo importo se lo sconterà direttamente dal versamento dei contributi, ed Euro 29,24 come integrazione a suo carico.
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