Ai sensi dell’art. 492 c.p.c. il pignoramento è un atto che l’Ufficiale Giudiziario notifica su richiesta del creditore (c.d. creditore procedente); questo atto sostanzialmente intima al soggetto al quale è notificato di astenersi dal disporre del bene (sempre mobile o immobile che sia) sul quale verrà in seguito posta in essere l’esecuzione forzata.
Sfatiamo innanzitutto un mito: non è con l’atto di pignoramento che ha inizio la fase di esecuzione, ma con un atto prodromico allo stesso, ovvero l’atto di precetto.
E’ infatti con la notifica dell’atto di precetto che il creditore mette a conoscenza il debitore della propria volontà di intraprendere un’azione esecutiva nei suoi confronti per il recupero coattivo del credito la cui esistenza è stata già accertata in una fase precedente.
Leggi anche: Pignoramento significato, tempistica, procedura
La forma di pignoramento che, in condizioni ottimali, consente il più rapido recupero del credito vantato è sicuramente il cd. pignoramento presso terzi.
Pignoramento presso terzi: definizione
Questo particolare tipo di azione consente al creditore procedente di recuperare il proprio credito non agendo direttamente nei confronti del debitore, ma andando a colpire, pignorandolo, un credito che lo stesso debitore vanta nei confronti di un terzo.
Si può così configurare il pignoramento presso terzi dello stipendio, della pensione, del trattamento di fine rapporto, delle somme disponibili su un conto corrente, del canone di locazione.
Pignoramento presso terzi: quali somme non possono essere pignorate?
Ai sensi dell’art. 545 c.p.c. non possono essere pignorati:
- i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti,
- i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.
Pignoramento presso terzi: quali somme possono essere pignorate?
Lo stesso art. 545 c.p.c disciplina poi la misura in cui possono invece essere pignorate:
- le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e cioè, nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province, ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Pignoramento pressi terzi: quali novità?
In proposito, occorre precisare che il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 ha introdotto alcune novità in tema di pignoramento presso terzi.
Innanzitutto, per quanto riguarda il pignoramento della pensione direttamente presso l’ente pensionistico, la riforma ha precisato che si ha una parte assolutamente impignorabile della pensione, pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà (secondo quanto comunicato dall’INPS, per l’anno 2017, l’importo mensile dell’assegno sociale è pari ad euro 448,07 mensili per 13 mensilità).
A fronte di quanto sopra, l’importo della pensione, detratto quello dell’assegno sociale aumentato della metà, sarà a sua volta pignorabile nei limiti di un quinto.
Pignoramento presso terzi: somme accreditato su conto corrente
Bisogna al contrario distinguere la surriferita ipotesi dal diverso caso di accreditamento della pensione (o dello stipendio) su conto corrente.
Infatti, in tale caso, la nuova norma prevede che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
La nuova disciplina si basa sul fatto che il credito vantato dal correntista nei confronti dell’istituto di credito ha ad oggetto il credito ad una prestazione di denaro e non già il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale.
In questo senso, il creditore procedente che provvede a pignorare il conto corrente del debitore, potrà colpire l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito (della pensione o dello stipendio) ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento, quindi fatti salvi i successivi accrediti.
Pignoramento presso terzi: e se il conto corrente è cointestato?
Un’ulteriore precisazione riguarda il pignoramento di conto corrente cointestato.
Infatti, nella suddetta fattispecie, l’importo pignorato potrà colpire in linea di massima la metà della provvista del conto, in quanto, l’altra metà sarà riconducibile in via presuntiva al soggetto cointestatario; questo poiché nel caso del deposito bancario o postale, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298 c.c., in virtù del quale le parti di ciascuno si presumono uguali.
Pertanto, il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla legge sarà parzialmente inefficace e l’inefficacia parziale è rilevabile dal Giudice anche d’ufficio.
Abbiamo detto che le altre tipologie di credito pignorabili possono essere colpite nella misura di un quinto; questo è certamente vero, salvo che per i crediti alimentari che possono essere pignorati nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato sino ad un terzo.
Pignoramento presso terzi: procedura
Nel momento in cui un terzo riceve l’atto di pignoramento di credito altrui deve effettuare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. il terzo deve specificare di quali cose o somme si trova in possesso e quando ne deve eseguire la consegna, nonché indicare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Quanto sopra è importante nel caso in cui concorrano due o più crediti:
- se i crediti derivano dalla stessa causa (es. mancato pagamento canone di locazione e mancato pagamento degli alimenti) potrà essere pignorato simultaneamente il quinto della stessa fonte retributiva ma non oltre la metà del suo importo;
- se i crediti invece derivano dalla stessa causa (es. mancato pagamento di crediti tributari) la retribuzione non potrà essere pignorata simultaneamente e il pignoramento successivo andrà “in coda”.
Si spiega quindi il motivo per cui la cessione volontaria del quinto dello stipendio (es. per un finanziamento) non consente di bloccare i pignoramenti successivi che lo colpiscano, trattandosi, in base a quanto finora detto, di crediti derivanti da cause diverse.
Ti interessa ricevere maggiori informazioni? 06