Quali sono i congedi e permessi per i periodi di malattia del figlio? Vediamo insieme cosa dice la legge in questa utile guida pratica.
Pubblichiamo di seguito la guida scritta per Lavoroediritti.com
Esauriti i vari congedi obbligatori e parentali a disposizione dei genitori lavoratori è necessario riprendere a pieno ritmo l’attività lavorativa, ma possono capitare ovviamente dei periodi di malattia del figlio. I primi anni dei figli sono sempre un’incognita legata al loro stato di salute: quante volte quasi improvvisamente sono colpiti da tosse, raffreddore e febbre costringendo i lavoratori ad assentarsi dal lavoro?
Come funzionano queste assenze dal lavoro? Quali sono i congedi e i permessi per malattia del figlio? I genitori possono assentarsi utilizzando ferie e permessi, senza perdere la retribuzione, oppure possono scegliere di usare i congedi straordinari o i permessi non retribuiti. Vediamo come funziona e cosa fare in questi casi.
Malattia del figlio, cosa prevede la legge
L’art. 47 D.Lgs. 151/2001 riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia di ciascun figlio. Ecco cosa dice la norma:
“Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.”
Malattia del figlio, cosa fare
Questo sopra è il testo completo dell’articolo, ma vediamo in parole povere cosa può fare un genitore lavoratore in caso di malattia del figlio. Innanzitutto con il termine “malattia” si intende l’alterazione, in modo peggiorativo, dello stato di salute che solitamente si verifica in uno stato acuto (apice della malattia) e uno di convalescenza, periodo in cui il bambino si sta lentamente riprendendo.
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Tenendo conto del precetto costituzionale secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare assicurando alla madre un’adeguata protezione, questo si traduce nella possibilità per la madre di assistere il figlio malato.
Il diritto viene riconosciuto ad entrambi i genitori, chiaramente in modo alternativo (fino a 10 giorni ovvero 5+5) e sia nel caso di figli naturali quanto adottivi e/o in affidamento.
La possibilità di assentarsi è illimitata per i genitori di figli con un’età non superiore ai tre anni; viene, invece, introdotto un limite massimo di cinque giorni lavorativi all’anno se l’età del figlio è compresa tra i tre e gli otto anni.
Il lavoratore, o la lavoratrice madre, che intendono assentarsi devono munirsi di certificato medico ovviamente a carico del figlio e comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro.
Onere ulteriore del genitore è quello di redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dalla quale risulti che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Trovate un fac-simile di questa autocertificazione in fondo all’articolo.
Malattia figlio e visita fiscale
Ma vediamo cosa prevede la legge su malattia del figlio e visita fiscale. A differenza del periodo di malattia dei genitori, quello dei figli non è soggetto né a fasce di reperibilità né tanto meno a visite mediche di controllo.
Congedi e permessi non retribuiti
È bene fare un approfondimento sul trattamento economico. In linea generale, se il contratto collettivo non prevede diversamente, queste assenze per la malattia del figlio non danno diritto a retribuzione: non incidono sugli effetti del rapporto di lavoro in quanto non hanno nessuna incidenza né sull’anzianità né sulla maturazione di ferie e mensilità supplementari, ma a tutti gli effetti sono giornate senza retribuzione.
Non è una scelta né del datore di lavoro né tanto meno del lavoratore e non si può optare per l’utilizzo di ferie o permessi in luogo di queste assenze non retribuite.
Malattia figlio dipendenti pubblici
Anche i dipendenti pubblici possono ottenere un congedo per malattia del figlio illimitato entro i 3 anni del figlio e per max 5 giorni all’anno dai 4 agli 8 anni. Però i lavoratori del pubblico impiego hanno diritto a 30 giorni di permesso retribuiti dopo la fine del congedo obbligatorio fino al compimento del 1° anno del bambino.
Successivamente possono contare su altri 30 giorni retribuiti nel 2° anno di vita del bambino. Anche nel terzo anno del figlio si ha diritto a 30 giorni retribuiti per la malattia del bambino.
Dopo il terzo terzo anno di vita del bambino e fino all’ottavo compleanno, è dovuta la copertura contributiva, ma i permessi non sono retribuiti.
Anche i dipendenti pubblici devono presentare il certificato medico del bambino al proprio datore di lavoro, ovvero all’ufficio del personale della pubblica amministrazione di appartenenza. Anche per loro inoltre non vige l’obbligo di reperibilità per le visite fiscali INPS.
Congedo per gravi motivi familiari
Vi è infine un’ultima possibilità per il lavoratore, si tratta del congedo per gravi motivi familiari. Il congedo per gravi motivi familiari può essere richiesto dal lavoratore dipendente, pubblico o privato.
E’ un congedo non retribuito, ha una durata massima di due anni e può essere fruito anche in maniera frazionata. Nel caso di specie i gravi motivi familiari devono riguardare i figli.
Ma possono riguardare anche il coniuge, i figli anche adottivi, i genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle anche non conviventi. Possono infine riguardare anche i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.
Congedo per la malattia del figlio, fac simile della dichiarazione da presentare al proprio datore di lavoro
Di seguito un fac simile della dichiarazione da presentare al proprio datore di lavoro, come indicato in precedenza.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
resa in relazione alla domanda di ASTENSIONE DAL LAVORO PER MALATTIA DEL FIGLIO
Il/La sottoscritto/a _________________nato/a a _______ il ___________________ a conoscenza delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, come previsto dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, e consapevole che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguito da provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
D I C H I A R A
di essere genitore di _______________nato a _______ il ________________________;
che l’altro genitore _____________________________ non ha chiesto di fruire di astensione dal lavoro per malattia del bambino sopra indicato, presso l’attuale datore di lavoro per il periodo indicato nella domanda;
Data _____________ Firma ______________________
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