Nelle guide precedenti ci siamo occupati principalmente della disoccupazione NASpI in caso di perdita involontaria dell’attività lavorativa nei confronti di lavoratori subordinati con un contratto “tradizionale”, ovvero stabile. In questa guida andremo a vedere come funziona invece la cosiddetta naspi stagionali.
Vediamo cioè come funziona l’indennità di disoccupazione Naspi per i lavoratori stagionali, ossia coloro i quali hanno un rapporto di lavoro solo per un breve periodo di tempo.
Naspi Stagionali, dov’è il problema?
Partendo dagli albori il passaggio dall’ASpI alla NASpI è stato considerato favorevole per i lavoratori con un classico rapporto di lavoro di lunga durata, mentre per i lavoratori stagionali o in ogni caso occupati in modo discontinuo non è stato altrettanto favorevole: la penalizzazione è dovuta al metodo di calcolo.
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Ricordiamo che hanno diritto alla NASpI i disoccupati alla data di cessazione del rapporto di lavoro possono vantare:
- almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti;
- almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
La sostanziale differenza riguarda il fatto che se con la mini-aspi gli stagionali potevano contare su 6 mesi di disoccupazione a fronte di 6 mesi di lavoro. Oggi invece con la NASpI tale periodo è ridotto a 3 mesi; questo perché la regola prevede che l’indennità spetti per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni.
Analizzando la recente evoluzione legata ai lavoratori stagionali, per l’anno 2015 era stata introdotta una clausola di salvaguardia. Secondo questa regola i lavoratori stagionali potevano, ai fini di calcolo NASPI e durata dell’indennità, computare i periodi di mini aspi o di disoccupazione con requisiti ridotti, percepiti negli ultimi 4 anni. Questo se la durata dell’indennità NASpI era inferiore a 6 mesi, considerando in ogni caso come limite massimo di durata dell’indennità di 6 mesi.
Naspi stagionali 2017, novità
Dopo aver ripassato quanto successo nel 2015, vediamo gli aggiornamenti legati allo scorso anno. Per l’anno 2016 vi sono stati, invece, alcuni chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro ed inoltre l’INPS ha aggiornato il meccanismo di calcolo dell’indennità di disoccupazione Naspi.
Sono infatti intervenuti sia il Ministero del Lavoro con la nota 4050 dello scorso giugno sia l’Inps con il messaggio 3172/2017 indicando le modalità di calcolo della NASpI Stagionali.
Naspi Stagionali, durata differenziata
Qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
Naspi stagionali 2017, categorie dei lavoratori interessati
Visto che fino ad ora abbiamo parlato genericamente di lavoratori stagionali, è bene precisare che i lavoratori coinvolti sono coloro i quali lavorano presso attività con un CSC (codice statistico contributivo) e un codice ATECO ben definiti.
A titolo esemplificativo rientrano tra i beneficiari Naspi, i lavoratori stagionali, del settore turismo con:
- CSC 70501:
- Alberghi (ATECO 55.10.00);
- Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
- Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20);
- CSC 70502:
- Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11);
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00).
- CSC 70503:
- Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20);
- CSC 70504:
- Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
- Stabilimenti termali:
- CSC 11807: Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
- CSC 70708: Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
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