Al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice madre (o in alternativa il padre) può scegliere se riprendere l’attività lavorativa oppure assentarsi per un ulteriore periodo, denominato astensione facoltativa o congedo parentale INPS. In caso di questa seconda scelta la lavoratrice potrà godere del congedo retribuito, ma a condizioni differenti da quelle esaminate per il congedo obbligatorio.
L’istituto del congedo è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni. Inoltre anche CCNL di comparto possono prevedere apposite disposizione in materia.
Congedo parentale INPS: quanto dura
I genitori possono decidere di godere del congedo parentale INPS nei primi 12 anni di vita del figlio, per un periodo pari a:
- 6 mesi per la madre lavoratrice al termine dell’astensione obbligatoria;
- 6 mesi al padre lavoratore dalla nascita del figlio, elevabile a 7 nel caso in cui si astiene per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- 10 mesi qualora vi sia un solo genitore.
I casi di un “genitore solo” sono quelli già analizzati in occasione dell’astensione obbligatoria, ossia nei casi di morte, grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio oppure affidamento ad un solo genitore. Viene in ogni caso riconosciuto il diritto al congedo parentale anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Congedo parentale INPS: come funziona
Come detto sopra il congedo parentale INPS consiste in un periodo di astensione dal lavoro della madre o del padre lavoratori, dopo il congedo obbligatorio.
I genitori con figli di età fino a 12 anni hanno diritto di fruire di un periodo di congedo parentale, parzialmente retribuito, per ogni figlio. Questo sottintende che in caso di parto gemellare i periodi si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla qualifica hanno titolo all’indennità giornaliera di maternità, la quale non è subordinata a condizioni contributive o assicurative particolari. Ricordando inoltre che gli stessi diritti si applicano anche alle madri lavoratrici che hanno proceduto all’adozione o all’affidamento.
Il congedo parentale ha una struttura molto flessibile tanto che oltre ad essere fruito in un’unica soluzione, vi è la possibilità di frazionarlo. Il congedo può cioè essere fruito in mesi, giorni, ore proprio a seconda delle esigenze di chi lo sfrutta.
I genitori possono quindi scegliere la modalità di fruizione ed anche alternarla. Questo significa che giornate o mesi di congedo potranno alternarsi a periodi in cui la fruizione è oraria.
Il congedo parentale è frazionato qualora tra un periodo e l’altro viene effettuata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa anche solo di un giorno. Ne consegue che nel caso di fruizione del congedo dal lunedì al giovedì, il sabato e la domenica non sono da includere nel computo dei giorni di congedo, fermo restando la corretta presentazione della modulistica indicante i giorni precisi di congedo.
Alternative all’astensione facoltativa
Vale la pena ricordare un’alternativa al congedo parentale, forse ancora poco conosciuta: con la pubblicazione del D.Lgs. 80/2015 vengono introdotti alcuni interessanti supporti alla genitorialità tra cui la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione massima di orario pari al 50%, per una sola volta.
Altra alternativa al congedo parentale, questa volta di tipo economico è il contributo baby sitter o asili nido INPS, che consiste in un contributo erogato dall’INPS per il pagamento delle rette di asili nido o per il pagamento della baby sitter ai genitori che non usufruiscono dell’astensione facoltativa.
Congedo parentale a ore
Per quanto riguarda, invece, la fruizione del congedo parentale ad ore questa disciplina è stata principalmente affidata alla contrattazione collettiva. Purtroppo, ad oggi, sono ancora pochi i contratti collettivi che hanno appositamente disciplinato questa modalità di fruizione, pertanto si deve prendere come riferimento l’art. 7 D.Lgs. 80/2015 che aggiunge il co. 1-ter all’art. 32 T.U.
Questo dispone che il congedo parentale a ore, ovvero la fruizione su base oraria dell’astensione facoltativa, è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ad esempio una lavoratrice con orario di 8 ore giornaliere potrà godere del congedo parentale per 4 ore.
Allo stesso tempo viene esclusa la cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità. A titolo esemplificativo:
- vi è incompatibilità tra la fruizione dell’astensione in modalità oraria e l’utilizzo di riposi per allattamento;
- risulta invece compatibile la fruizione oraria con permessi orari per assistenza a familiari portatori di handicap gravi.
Astensione facoltativa e Legge 104
A tal proposito ricordiamo, quanto già analizzato nella guida specifica, che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, L.104/92. La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Sintetizzando i genitori, anche adottivi:
- con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensili, ovvero dei permessi orari giornalieri, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- di bambini oltre i tre anni e fino ai dodici anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- con figli oltre i dodici anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Congedo parentale e anzianità di servizio
Abbiamo visto nella guida al congedo obbligatorio che non vi è nessuna incidenza dell’assenza in riferimento ad anzianità di servizio, ferie, mensilità supplementari.
Cosa succede, invece, nel caso del congedo parentale? Per quanto riguarda l’anzianità di servizio nulla cambia, sono infatti computati nell’anzianità di servizio i periodi di assenza dovuti per la fruizione del congedo parentale, mantenendo quindi inalterato il diritto alla maturazione del TFR. Trattamento diverso, invece, per la maturazione di ferie e mensilità supplementari, infatti durante l’assenza per congedo parentale non vi è alcuna maturazione degli istituti appena richiamati.
Facciamo un esempio pratico. Nel caso di maturazione della tredicesima mensilità si computano i mesi da gennaio a dicembre, supponiamo che la nostra lavoratrice abbia goduto di 3 mesi di congedo parentale nei mesi di marzo, aprile, maggio.
In virtù di quanto considerato i mesi trascorsi in congedo parentale non valgono ai fini della maturazione della tredicesima mensilità, pertanto a dicembre quando verrà erogata la stessa avremo un’erogazione di 9/12 corrispondente ai mesi di gennaio, febbraio e da giugno a dicembre.
Per maggiori informazioni, contattaci!