A quanto ammonta l’indennità di congedo parentale, come avviene la retribuzione e come si calcola? Dopo aver analizzato la normativa in materia di ex astensione facoltativa e le modalità per effettuare la richiesta è necessario trattare un altro aspetto altrettanto importante: il trattamento economico. Come nel caso dell’astensione obbligatoria anche nel periodo di congedo facoltativo è prevista un’indennità economica, con una percentuale differente di retribuzione media giornaliera.
Innanzitutto il periodo di congedo parentale può essere goduto fino ai 12 anni di età del figlio. Il periodo retribuito però non copre tutto il possibile periodo di assenza. In origine l’indennità economica andava fino al terzo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di 6 mesi. Successivamente l’art. 9 D.Lgs. 80/2015 porta da 3 a 6 anni. Vi è poi un ulteriore periodo fino ai 12 anni che può essere indennizzato in tutto o in parte.
Indennità di congedo parentale, calcolo e durata
Da questa premessa possiamo evidenziare che in primo luogo il periodo di copertura economica è di massimo 6 mesi, anche frazionabili. L’indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, non all’80% come nel caso dell’astensione obbligatoria.
Esattamente come nel calcolo dell’astensione obbligatoria, nel calcolo del congedo parentale la retribuzione media giornaliera viene calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.
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Se al termine del periodo di astensione obbligatoria non vi è ripresa lavorativa allora verrà utilizzata la stessa retribuzione. Al contrario, se vi è ripresa dell’attività verrà utilizzata la retribuzione del mese in cui la lavoratrice madre ha effettuato prestazione lavorativa.
Nel caso di congedo parentale, al suddetto importo non va aggiunto il rateo giornaliero relativo alle mensilità supplementari contrattualmente previste.
Congedo parentale retribuzione entro i 6 anni del figlio
Pertanto entro i primi 6 anni di età del bambino, oppure di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, verrà erogata una indennità di congedo parentale di importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Si prende l’imponibile del mese precedente l’inizio della prestazione dividendolo per 26 se qualifica di operaio oppure 30 se di impiegato, con retribuzione mensilizzata. Nel caso di retribuzione ad ore, invece, la retribuzione del mese precedente andrà divisa per le giornate retribuire aggiungendo le seste giornate in caso di settimana corta.
Congedo parentale retribuzione fra i 6 e gli 8 anni del figlio
Al superamento dei 6 anni di età del figlio, fino al compimento degli 8, il congedo potrà essere retribuito solo qualora il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Lo stesso vale anche in condizione di affidamento e adozione.
Congedo parentale non retribuito
L’indennità di congedo parentale non spetta mai fra gli 8 e i 12 anni del figlio. Si parla quindi di Congedo parentale non retribuito pertanto non vengono mai indennizzati i periodi di astensione che vanno dagli 8 ai 12 anni di età del bambino o di adozione e/o affidamento.
Indennità di congedo parentale a ore
A differenza dell’astensione obbligatoria, il congedo parentale può essere fruito in modalità frazionata. Questo vuol dire che nel caso di scelta di utilizzo ad ore, il calcolo da seguire sarà differente e i criteri da seguire dovrebbero essere indicati all’interno del contratto collettivo applicato.
Ad oggi non sono molti i contatti collettivi che hanno disciplinato questo aspetto, perciò l’unico riferimento rimane ancora il Jobs Act che al suo interno specificava che se non vengono fornite indicazioni specifiche nel contratto collettivo il congedo parentale ad ore deve essere fruito per mezza giornata lavorativa, la metà dell’orario di lavoro consueto. Il riferimento da utilizzare per il calcolo, nonostante l’utilizzo orario, rimane giornaliero.
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