La Legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto modifiche nei requisiti per accedere alla Naspi.
La NASpI, (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), è un sussidio economico mensile destinato ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il proprio lavoro.
Cosa significa perdere involontariamente il proprio lavoro?
La perdita involontaria del proprio lavoro è il primo requisito fondamentale per accedere alla Naspi; il lavoratore, quindi può accedere a seguito di:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a termine;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità/paternità.
In aggiunta, il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.
Cosa cambia dal 1 gennaio 2025?
Per gli eventi che avvengono dal 1° gennaio 2025 i lavoratori dovranno fare attenzione ad un requisito ulteriore: chi si dimette volontariamente (dimissioni volontarie o interruzione per risoluzione consensuale da un impiego a tempo indeterminato) e nei successivi 12 mesi si rioccupa a tempo indeterminato, qualora questo rapporto cessasse involontariamente, per aver diritto alla NASPI deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (anche non continuative) presso il nuovo datore di lavoro.
Ricapitolando:
- le dimissioni non danno mai diritto alla naspi;
- il lavoratore che si dimette volontariamente, per accedere ad una nuova prestazione di naspi, qualora sia entro i 12 mesi dall’evento delle dimissioni, deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione.
Questo ultimo requisito, fino al 2024 non era richiesto, quindi un lavoratore poteva dimettersi, trovare un rapporto a tempo determinato di anche solo 1 mese e alla scadenza aver diritto alla naspi. Ora, nella stessa situazione il lavoratore deve maturare 13 settimane di contributi.
La Circolare INPS 3/2025 riporta un esempio esplicativo:
“Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.”
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Video in collaborazione con Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: