È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 dello scorso 29/7 il cosiddetto Decreto Trasparenza in attuazione della direttiva (UE) 1152/2019 disciplinando il diritto di lavoratori all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
L’entrata in vigore è al prossimo 13/08.
Ascolta qua la notizia https://youtu.be/mMEU1apKyfM
A chi si applica questo decreto?
L’ambito di applicazione disciplinato dall’art. 1 riguarda:
- contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale compreso anche quello di lavoro agricolo,
- contratto somministrato e intermittente;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale.
- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
- ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
Rimangono invece esclusi:
- contratto d’opera, professioni intellettuali, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo sportivo (salvo che quest’ultimi non integrino cococo ex art. 409 cpc);
- rapporti di lavoro di “breve durata” (durata media settimanale pari o inferiore a 3 ore)
- contratti di agenzia ex art. 1742 c.c.;
- collaborazioni di tipo familiare (coadiutori impresa familiare);
I contratti di lavoro devono essere stravolti?
Innanzitutto, i datori di lavoro devono comunicare le informazioni in modo trasparente in formato cartaceo oppure elettronico conservando inoltre la prova della trasmissione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
I contratti di lavoro non devono essere stravolti in quanto alcune informazioni erano già previste al loro interno. Vi sono però delle integrazioni necessarie:
- l’importo iniziale della retribuzione e gli elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro, le condizioni del cambio turno, dello straordinario e la relativa retribuzione;
- se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- la durata delle ferie, e degli altri congedi retribuiti e le modalità di determinazione e di fruizione;
- gli elementi del recesso del rapporto come i termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti previdenziali e assistenziali a cui è assoggettato il lavoratore
Come e quando comunicare le variazioni?
L’obbligo può considerarsi assolto attraverso la redazione e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro redatto, oppure mediante consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV).
Se le informazioni non vengono date al momento dell’assunzione si hanno 7 giorni per effettuare un’integrazione e 30 giorni per integrare con apposito documento alcune informazioni come la formazione, le ferie e altri congedi retribuiti, le condizioni di recesso dal rapporto di lavoro e preavviso, i contratti collettivi applicabili, i dati sugli enti e istituti previdenziali e assicurativi.
Particolare attenzione in caso di distacco di lavoratori all’estero: occorre comunicare per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro oltre al paese in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista; la valuta e gli elementi della retribuzione cui ha diritto il lavoratore in riferimento alle condizioni dello Stato in cui viene inviato oltre a tutti gli elementi economici ulteriori previsti come rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio.