Dal 13 agosto sono intervenute alcune modifiche in tema di congedo obbligatorio di paternità.
In questo focus affrontiamo le caratteristiche del congedo obbligatorio di paternità; le tutele per il neo-papà anche in riferimento al licenziamento e le modalità per effettuare la richiesta del congedo di paternità.
Ascolta qua la notizia https://youtu.be/uS_KP3ePWew
A chi spetta il congedo obbligatorio di paternità?
Il diritto spetta a tutti i lavoratori subordinati, sia del settore privato sia pubblico, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (indeterminato o determinato, apprendistato o intermittente, tempo pieno o part time). Non possono beneficiarne invece i titolari di rapporto di collaborazione, di tirocinio o borse di studio perché notoriamente non sono rapporti di lavoro subordinato.
In quale periodo si deve godere del congedo?
Il padre lavoratore ne può godere dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. I dieci giorni di congedo possono anche essere non continuativi ma non possono essere frazionati ad ore.
Come richiedere il congedo obbligatorio?
Innanzitutto, il diritto si attiva per il tramite della richiesta, scritta, del lavoratore al datore di lavoro. All’interno viene specificato il periodo in cui il lavoratore si assenterà.
La richiesta deve essere inviata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a cinque giorni sulla base della data presunta del parto o in relazione alla data di nascita.
Il contratto collettivo potrebbe stabilire delle condizioni differenti ma pur sempre di miglior favore per il dipendente, in riferimento alle tempistiche di richiesta.
In alternativa, qualora l’azienda abbia un sistema automatizzato per la richiesta e la gestione delle assenze il lavoratore può utilizzare anche questo metodo.
Congedo obbligatorio e trattamento economico
L’indennità giornaliera è pari al è pari al 100% della retribuzione.
Il licenziamento durante il congedo obbligatorio
Il congedo di paternità esplica i suoi effetti anche in riferimento al divieto di licenziamento: sussiste a partire dal primo giorno di fruizione e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Se questa appare la regola ci sono alcune eccezioni da considerare (già note anche nel caso del congedo di maternità), infatti, il divieto di licenziamento non opera:
- in caso di licenziamento per giusta causa (ossia una colpa grave che determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro);
- la cessazione per scadenza naturale del contratto a termine;
- il mancato superamento del periodo di prova;
- la cessazione dell’attività aziendale.
Dimissioni del padre lavoratore
Come per la madre lavoratrice, anche il padre in caso di dimissioni deve seguire la procedura di convalida delle dimissioni davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro.
In caso di fruizione del congedo spetta al lavoratore dimissionario (che non deve rispettare alcun periodo di preavviso) l’indennità sostitutiva di preavviso e la NASPI.
In conclusione, questo congedo non va a modificare il diritto del padre di godere del congedo in sostituzione della madre in situazioni particolarmente delicate come la morte della madre, una grave malattia o l’affidamento unico del figlio.
La norma è in vigore dal 13 agosto scorso, pertanto è da applicare anche ai lavoratori padri da meno di cinque mesi e parimenti si applica il divieto di licenziamento fino all’anno di età del bambino.
La criticità maggiore risiede nella corretta applicazione del divieto di licenziamento come sopra ricordato in una situazione in cui a tutti gli effetti, a differenza della lavoratrice madre, il lavoratore non è tenuto a comunicare al datore di lavoro di essere diventato genitore, soprattutto in caso di lavoratori neo assunti.
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