Il mio contributo per Well Work
Valutata l’importanza di inserire un piano welfare all’interno dell’azienda per i molteplici risvolti positivi che abbiamo preso in considerazione nei vari contributi, è il caso di fare un riepilogo delle fonti alle quali possiamo attingere.
La Legge di bilancio 2016 ha modificato la rigida impostazione seguita fino a quel momento ampliando la platea di strumenti messi a disposizione dei datori di lavoro per inserire un piano welfare nell’azienda, dando enfasi al ruolo del regolamento aziendale ed anche dei contratti collettivi.
Modificando così l’articolo 51, comma 2 lettera f del TUIR sono stati previsti benefici fiscali e contributivi anche per quei beni e servizi erogati in conformità a disposizioni di contratto, accordo aziendale, territoriale o nazionale oppure attraverso regolamento aziendale.
Inoltre, sempre dal 2016 il welfare può derivare da previsioni di accordi di produttività che diano la possibilità al lavoratore di convertire il premio di risultato in welfare.
Da questa premessa si può riassumere che le fonti da cui può trarre origine il welfare sono:
- atto liberale del datore di lavoro;
- regolamento aziendale;
- contratto collettivo.
L’atto liberale rientra nella categoria del welfare volontario, trae la sua origine dalla volontà diretta del datore di lavoro. Proprio per queste caratteristiche l’erogazione del welfare può anche essere circoscritta ad una specifica occasione senza l’obbligatorietà di ripetere tale erogazione nelle annualità successive.
La seconda tipologia, ossia il regolamento aziendale, è anch’essa uno strumento adottato in base alla volontà del datore di lavoro con carattere unilaterale e negoziale. Proprio per questa ragione stante la natura obbligatoria possiamo tranquillamente applicare i benefici fiscali e contributivi legati alla normativa welfare.
L’ultima fonte è quella prevista dal contratto collettivo.
Ad oggi possiamo ritrovare forme di welfare all’interno del CCNL Metalmeccanica Industria che è passato da un importo iniziale di Euro 100 da destinare esclusivamente a forme di welfare agli attuali Euro 200. Altri CCNL che hanno disciplinato tale materia sono quello degli Orafi, Argentieri e Gioiellieri e altre sì quello delle Telecomunicazioni.
Le possibilità date da queste fonti sono sostanzialmente due.
La prima è quella di adottare misure di welfare sotto forma di somme aggiuntive, cd “on-top”, rispetto alla retribuzione ordinaria e scollegata in linea generale ad un risultato di impresa.
La seconda, invece, è proprio quella di collegarli dando possibilità di scelta ai lavoratori di convertire un eventuale premio di risultato in misure di welfare, occasione però possibile qualora prevista all’interno di un contratto collettivo di secondo livello.