È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il D.L. 87 del 10 luglio 2018, c.d. Decreto Dignità, recante disposizioni urgenti per lavoratori e imprese.
Il decreto, in vigore dal 14 luglio 2018, interviene su licenziamenti, delocalizzazione, lavoro somministrato e lavoro a termine. In particolare, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, vengono introdotte limitazioni al suo utilizzo.
Nello specifico:
- il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi (comprensivo di eventuali proroghe) ed essere stipulato senza apposizione di alcuna causale;
- viene abbassato a 24 mesi il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a esclusione delle attività stagionali, per cui non è richiesta nemmeno la causale giustificativa;
- dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale;
- le causali da utilizzare sono molto rigide:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di personale assente;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 fermo restando la durata massima di 24 mesi;
- i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato;
- viene innalzato a 180 giorni il termine di decadenza di impugnazione.
Le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L. 87/2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore.