Pubblichiamo l’articolo scritto per QuiFinanza
Lo scorso 4 marzo siamo stati impegnati nelle elezioni ed alcuni cittadini lavoratori dipendenti in quella occasione hanno svolto le operazioni di seggio. La Legge, art. 11, legge n. 53/1990 e art. 1, legge n. 69/1992, considera queste giornate come giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti.
I soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti che vengono chiamati ad adempiere alle funzioni, all’interno del seggio di:
- presidente
- scrutatore
- segretario
- rappresentante di lista o di gruppo
- rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum.
Al fine del riconoscimento di queste giornate come attività lavorativa il lavoratore impegnato in questa occasione deve innanzitutto comunicare, tempestivamente, il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi in modo tale che lo stesso datore di lavoro organizzare l’attività lavorativa e coprire la sua assenza, inoltre, al termine delle operazioni elettorali deve presentare l’attestato dal quale si evincono i giorni trascorsi al seggio, questo certificato deve essere firmato dal Presidente del seggio e riportare il timbro della sezione elettorale.
Il lavoratore ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, o a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Schematizzando al lavoratore spetta:
- per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
- per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.
Nel caso in cui l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copra una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo e conseguentemente il lavoratore deve essere retribuito in modo interno, non essendo possibile frazionare tale periodo. Quindi se il lavoratore termina l’attività di scrutatore nelle prime ore del lunedì mattina, ha diritto, secondo il predetto orientamento, di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata e di essere retribuito normalmente, anche se in teoria è in condizioni di andare a lavorare in azienda.
Per quanto riguarda invece i riposi compensativi il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive ad esempio la domenica, oppure non lavorative quindi il sabato, nel caso di settimana corta nel periodo immediatamente successivo ad esse.
Per periodo “immediatamente successivo” si intende i due giorni successivi alle operazioni elettorali, se il sabato non è lavorativo, oppure nel giorno successivo nel caso in cui il sabato sia lavorativo.
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