Come è andata nel 2020
Dalla seconda metà dello scorso anno, precisamente con il “Decreto Agosto”, era stata sperimentata la novità riguardante la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit, passata da 258,23 euro al doppio, ossia 516,46 euro annui.
Seppur non una novità rivoluzionaria, essendo stata introdotta in corso d’anno si è auspicato che la stessa forma potesse essere mantenuta anche per l’anno successivo, il 2021.
Come sta andando nel 2021
Il provvedimento non ha trovato in sede di Legge di Bilancio né una sua proroga né tanto meno una conferma per il 2021, così da riportare il limite a 258,23 euro.
Per tutte le erogazioni “in natura” concesse dall’inizio dell’anno si è pertanto operato tenendo conto del classico limite per rispettare l’esenzione.
La novità, invece, è di queste ore con un emendamento approvato dalle Commissioni in Senato in sede di conversione del decreto Sostegni, che a dispetto di come è iniziato l’anno riporta il valore dei beni e servizi concessi ai lavoratori e non soggetti ad imposizione al limite doppio rispetto alla formulazione classica.
Se il testo della legge di conversione otterrà l’approvazione definitiva, anche per l’anno in corso si farà riferimento al parametro di 516,46 euro.
Quindi ancora una volta a livello normativo, si va ad intervenire sull’articolo 51, comma 3 del TUIR, che dispone: “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
Gli elementi più gettonati scelti dai datori di lavoro per i lavoratori sono spesso i buoni spendibili come buoni spesa al supermercato, carburante o buoni spesa generici.
Seppur come più volte ripetuto non possiamo effettivamente parlare di misure di welfare in quanto mancano i connotati classici dell’apporto di benessere ai dipendenti può essere un primo approccio, in un momento storico sicuramente complesso, di intervenire con misure che in qualche modo siano un elemento aggiuntivo rispetto a quanto accordato contrattualmente.