La Legge di Bilancio 2017 ha confermato alcune misure a sostegno delle famiglie, già esistenti negli scorsi anni, e allo stesso tempo ne ha introdotti nuovi: alcune misure sono legati a limiti reddituali, altri spettano a tutti coloro che ne facciano richiesta senza particolari requisiti.
Partendo dalle misure confermate troviamo il “Bonus Bebè”, mentre gli altri aiuti riguardano il “bonus mamma domani”, il “bonus asilo nido” e “voucher per baby sitter”.
Il contributo legato all’acquisto dei servizi di asilo nido o di baby sitter può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ed è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti, a quelle iscritte alla gestione separata oppure alle lavoratrici autonome.
L’INPS rende noto che sono pronte le istruzioni per l’invio telematico delle domande legate alla fruizione di questo bonus ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 2018, tenendo sempre in considerazione che questo bonus è legato a stanziamenti statali, di conseguenza i voucher vengono riconosciuti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Questo bonus non è cumulabile con il bonus bebè o il bonus asilo nido.
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Voucher baby sitter e asilo nido: a cosa servono?
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale la possibilità per le lavoratrici di richiedere un voucher baby sitter / asilo nido utilizzabile in modo alternativo:
- per il servizio di baby-sitting;
- per fronteggiare gli oneri legati ai servizi per l’infanzia della rete pubblica o servizi privati purchè accreditati.
Il voucher baby sitter asilo nido per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Il voucher baby sitter asilo nido è riconosciuto per il biennio 2017 e 2018, nei limiti delle risorse economiche indicate nella egge di bilancio 2017, pari a 40 milioni di euro per ciascuno dei due ed erogato nei limiti delle suddette risorse secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Voucher baby sitter e asilo nido: importi
Il contributo per questi voucher è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice deve rinunciare.
Voucher baby sitter e asilo nido: quanto spetta?
Per frazione mensile intera si intende un mese continuativo di congedo.
Facciamo un esempio: se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, con un residuo di 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Parimenti il voucher una volta richiesto potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile intesa come nell’esempio.
Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Voucher baby sitter e asilo nido: funzionamento
Il voucher baby sitter o asilo nido per fruire dei servizi per l’infanzia della rete pubblica o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il voucher baby sitter e asilo nido dato che veniva erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, quali modifiche ha subito dopo la loro abrogazione?
Voucher baby sitter e asilo nido: cosa succede ora che i voucher sono stati abrogati?
Nel caso di pagamento della retta dell’asilo nido è l’INPS a corrispondere direttamente l’importo alla struttura convenzionata, quindi non intervengono modifiche sul funzionamento; nel caso invece della baby sitter, questa veniva pagata attraverso il sistema dei buoni lavoro, abrogati dallo scorso 17 marzo.
Nonostante la chiusura iniziale dell’Istituto secondo cui potevano essere utilizzati solo quelli acquistati entro il 17 marzo, e quindi per le domande di bonus presentate già a decorrere dal giorno successivo ci sarebbe stata solo l’opzione legata al pagamento della struttura, fortunatamente l’INPS ha rivisto la sua posizione chiedendo al ministero del Lavoro e al dipartimento per le Politiche per la famiglia la possibilità di sfruttare nuovamente questo strumento. Dunque i voucher sopravviveranno solo, ed esclusivamente, nell’ambito del bonus baby sitter.
Voucher baby sitter e asilo nido anche per le mamme che hanno già usufruito del congedo parentale
Possono presentare domanda per accedere a questo bonus anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per il numero di mesi pari al periodo di congedo parentale non ancora usufruito.
Voucher baby sitter e asilo nido: soggetti esclusi
Non sono ammessi alla presentazione della domanda:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale come ad esempio le lavoratrici domestiche o le persone disoccupate;
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati: se il diritto alla totale esenzione viene riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
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