La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Ricordiamo infatti che l’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali e l’art. 3 sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini.
Nella Legge 76/2016 è quindi prevista la possibilità per i cd. uniti civili di richiedere all’ufficiale di stato civile la registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, maggiorenni, le cui dichiarazioni di volontà sono rese avanti a due testimoni.
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Unioni civili: vi sono possibilità di trascrivere un atto di nascita?
L’aspetto che intendiamo approfondire in questo articolo riguarda la possibilità, per genitori dello stesso sesso, di trascrivere un atto di nascita formato all’estero.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 28 del D.p.R. 396/2000, sono pacificamente consentite le iscrizioni e le trascrizioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento di figli naturali, e cioè i figli nati fuori del matrimonio.
In seguito all’entrata in vigore della sopra citata Legge 76/2016, ci si è domandati se tale facoltà potesse essere riconosciuta anche in favore dei figli generati tramite il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte di una coppia omosessuale coniugata o unita civilmente.
Unioni civili: trascrizione di atto di nascita in Italia
E’ noto che in Italia le pratiche di procreazione medicalmente assistita hanno subìto una forte limitazione in seguito all’introduzione della L. 40/2004; queste restrizioni hanno creato un fenomeno di “turismo procreativo” delle coppie, come quelle formate da persone dello stesso sesso, la cui condizione non lascia altra scelta che recarsi in Paesi stranieri con legislazioni meno restrittive.
Storica in questo senso è quindi l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Trento in data 23 febbraio 2017 perché afferma che due gemelli, nati nell’ambito di una coppia omosessuale attraverso la procreazione assistita, hanno due padri.
Unioni civili: la storia dei due papà di Trento
In questa vicenda, la coppia aveva fatto ricorso alle tecniche di fecondazione eterologa in uno stato estero al fine di concepire un figlio che portasse il patrimonio genetico di uno dei padri; ne conseguiva poi la richiesta di trascrizione presso l’ufficio di stato civile del certificato di nascita registrato all’estero ed attestante la doppia paternità.
La Corte d’Appello, per la prima volta nei confronti di due padri, ha riconosciuto il pieno status di genitore non soltanto a quello che ha un legame biologico e genetico ai due bambini, ma anche a quello che non ha una simile relazione con gli stessi.
Questa pronuncia non fa altro che recepire la sentenza n. 19599/2016 con la quale la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due donne, una cittadina spagnola e l’altra cittadina italiana coniugate con matrimonio in Spagna, donne che chiedevano congiuntamente la trascrizione dell’atto di nascita del figlio in Italia e la cui richiesta era stata rifiutata dall’ufficiale dello stato civile per ragioni di ordine pubblico.
Alcuni passaggi della sentenza della Corte: “La questione che si pone, per la prima volta all’esame di questa Corte, consiste nello stabilire se la trascrizione in Italia dell’atto di nascita, formato in Spagna e valido per il diritto spagnolo, di un bambino che risulti figlio di due donne coniugate in quel paese – una spagnola, che l’ha partorito e una italiana che ha donato l’ovulo – sia consentita oppure contrasti con l’ordine pubblico a norma degli artt. 18 d.P.R. 396/2000 e 65 L. 218/1995”.
“L’atto di stato civile formato all’estero validamente secondo la legge straniera ma, in ipotesi, contrario all’ordine pubblico non produrrebbe effetti in Italia, da ciò conseguendo l’impossibilità di trascriverlo”.
Unioni civili: pronuncia della Suprema Corte
A conclusione di un excursus sul contenuto e sull’evoluzione della nozione di ordine pubblico nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile straniero (nella specie, dell’atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare se l’atto straniero contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
In sostanza, la ratio posta a fondamento delle sentenze citate si sostanzia nella tutela del superiore e preminente interesse del minore che ha un valore non di mero fatto, ma giuridico e preminente, e nella specie si concretizza nel diritto a conservare lo status di figlio riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea, di talché il mancato riconoscimento di quest’ultimo avrebbe l’effetto di compromettere quel diritto all’identità personale del figlio di cui la nazionalità è un elemento costitutivo.
Queste pronunce giurisprudenziali, sicuramente le prime di una lunga serie, e la cui portata comporterà una rivalutazione in merito a plurimi aspetti delle nuove formazioni sociali che vanno creandosi, costituiscono per noi il punto di partenza ai fini della disamina di risvolti non trascurabili in materia lavorativa.
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