Sai cosa devi fare se sei in ferie in un paese straniero e ti ammali? In questa guida te lo indichiamo.
Durante il periodo di ferie non è detto che si rimanga nel proprio Paese, molto spesso capita di recarsi all’estero e durante la vacanza possiamo essere colpiti da una malattia.
Innanzitutto è bene ricordare che non è scontato che la malattia intervenuta durante le ferie ne interrompa il godimento: questo succede solo nel momento in cui la patologia non può permettere il recupero psico-fisico tipico delle ferie.
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In questo caso dobbiamo necessariamente prestare attenzione a seconda che la malattia insorga in un Paese facente parte l’Unione Europea, oppure, fuori dall’UE ma convenzionato o addirittura la malattia insorga in un Paese non convenzionato.
Nel primo caso, quindi, la malattia insorga in un Paese UE o extra UE convenzionato: il lavoratore in questione dovrà munirsi, prima della partenza, delle tessera europea di assicurazione malattia. Questa consiste in una tessera gratuita che dà diritto all’assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno degli Stati membri dell’UE, ma altresì in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni Paesi) degli assistiti del Paese in cui ci si trova, che dovrà essere esibito all’istituzione sanitaria straniera competente, la quale provvederà a trasmettere in Italia la certificazione rilasciata e gli eventuali referti.
Trovandosi in uno stato dell’UE o comunque in uno convenzionato il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è totalmente equiparato a quello nazionale, pertanto deve essere inviato senza necessità di traduzione o legalizzazioni. Permane, tuttavia, a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro 2 giorni dalla data del rilascio, lo stato di malattia.
Nel secondo caso, la malattia insorga in Paesi non convenzionati la certificazione deve essere inviata all’Inps e al datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di emissione, unitamente alla legalizzazione di tale certificazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare. Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.
La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”.
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