A volte ritornano: è il caso del lavoro occasionale. Dopo la scomparsa improvvisa dei voucher, così come eravamo abituati ad utilizzarli, ora il lavoro occasionale si compone di due nuovi elementi: PrestO e il Libretto Famiglia.
Chi può utilizzare il lavoro occasionale?
Imprese e professionisti, per lo svolgimento di lavori saltuari, possono ricorrere all’utilizzo di PrestO: il nuovo contratto di lavoro occasionale.
Lo strumento, invece, pensato per i privati è il Libretto Famiglia.
Il lavoro occasionale quindi a tutti gli effetti può essere utilizzato sia da privati, persone fisiche, sia da coloro che esercitano un’atività professionale o hanno un’impresa.
Lavoro occasionale: quali limiti
Il principale limite è quello riferito alla retribuzione: 5.000 euro per ciascun anno civile e per la totalità dei prestatori (2.500 euro con riferimento alle prestazioni complessivamente rese dal singolo lavoratore in favore del singolo datore di lavoro).
Allo stesso modo il lavoratore non può percepire compensi superiori a 5.000 euro per ciascun anno civile, ma sempre in un limite massimo di 2.500 euro dal singolo committente.
Vi sono però alcuni casi in cui assolutamente non si può ricorrere al lavoro occasionale:
PrestO e Libretto Famiglia: valore dei buoni
Il valore dei buoni assume un parametro orario: per PrestO ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro, cui si aggiunge la contribuzione alla gestione separata INPS e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Libretto Famiglia contiene, invece, titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro ciascuno utilizzabili per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.
PrestO e Libretto Famiglia: procedura
Se nel caso dei “vecchi” voucher si poteva procedere all’acquisto anche tramite le tabaccherie autorizzate, ora non è più possibile in quanto l’acquisto può avvenire solo per via telematica attraverso il sito INPS.
Un’ulteriore passaggio, prima della vera e propria attivazione, è quello previsto dalla comunicazione preventiva da effettuare almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività economica, per coloro che hanno un’attività economica; mentre nel caso di utilizzatori privati devono rendicontare la prestazione svolta entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
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