Spesso si parla di “MOBBING” senza sapere cosa sia effettivamente e a quali conseguenze possa portare. Inoltre l’ambito in cui più frequentemente si manifesta è quello lavorativo, ma ultimamente, purtroppo è presente anche in altri ambiti della vita quotidiana.
Il cd. MOBBING è una forma di molestia psicologica che può essere esercitata su diverse categorie di persone e che può configurare altrettanti illeciti: il danno da mobbing è infatti una figura di illecito civile che viene resa tutelabile attraverso il riferimento generale all’art. 2043 del Codice Civile nonché all’art. 32 della Costituzione.
Il Mobbing e la sua forma più comune nel luogo di lavoro
Infatti, in assenza di una propria autonoma fisionomia giuridica e conseguente definizione normativa, il mobbing costituisce, ad oggi, un fenomeno mutuato dalla psicologia e dalla sociologia.
L’ipotesi più comune di mobbing è quella che può realizzarsi sul luogo di lavoro, pratica diffusa ma allo stesso tempo tollerata dal soggetto colpito per il timore di perdere l’impiego, e che si sostanzia in uno stress psicologico costante cui si viene sottoposti da colleghi o dal datore di lavoro e che consiste nell’impedire di lavorare o nel imporre insopportabili costrizioni nello svolgimento del lavoro.
Il mobbing in ambito lavorativo, in altri termini, è un volontario e prolungato iter di vessazione del lavoratore finalizzato all’eliminazione dei mezzi e dei rapporti interpersonali che gli sono necessari per svolgere le proprie mansioni lavorative: è una vera e propria condotta che prende di mira la dignità sia professionale che umana del lavoratore.
Come accennato, questa attività illecita può essere posta in essere sia dal datore di lavoro (cd. “bossing” o “mobbing verticale”) che dai colleghi lavoratori (cd. “mobbing orizzontale”).
Elemento fondamentale della condotta di mobbing è la pluralità di situazioni nei confronti del soggetto preso di mira, non di rado, per ottenere le sue dimissioni.
Orbene, tali pratiche persecutorie dirette a provocare le dimissioni non vanno confuse con l’eventuale assegnazione al lavoratore di compiti e mansioni inferiori, ovvero il demansionamento; questo, di per sé, non è un atto sufficiente per la prova del mobbing, ma dovrà essere accompagnato da ulteriori condotte, come detto, lesive della dignità umana e professionale del lavoratore.
In proposito, è utile quantomeno citare la sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015 nella quale la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in mancanza di una normativa specifica, a conferma di quanto affermato dalla Corte territoriale, ha identificato le linee guida per riconoscere le tipiche condotte configuranti il mobbing, ovvero l’ambiente, la durata, la frequenza, il tipo di azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l’andamento secondo fasi successive, l’intento persecutorio.
La giurisprudenza, di recente, ha tentato di configurare il mobbing come illecito civile anche nella vita familiare ma con scarsi risultati, ciò dovuto anche al fatto dell’esistenza nel nostro Codice Penale dell’art. 572 “maltrattamenti contro familiari o conviventi” e dell’introduzione con il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 prile 2009 n. 38, dell’art. 612 bis “atti persecutori” (cd. stalking).
Mobbing: significato e conseguenze
Il mobbing può essere definito come un illecito composto di una pluralità di condotte, poste in essere anche in un ampio lasso temporale, contraddistinte dal carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo, con l’unico scopo di “eliminare” una persona ritenuta in qualche modo “scomoda”.
Quali conseguenze può determinare?
- problemi psichici;
- stati ansiosi;
- depressione;
- disturbi psicosomatici;
- suicidio, nei casi più gravi.
Mobbing: non solo in ambito lavorativo
Una nuova accezione di mobbing: il mobbing immobiliare.
Con la sentenza n. 5044 del 28 febbraio 2017 la terza sezione della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un conduttore di un immobile il quale richiedeva la condanna del proprietario al risarcimento del danno causatogli per mobbing immobiliare, ovvero le pressioni, anche illegali, poste in essere dai proprietari “per cacciare gli inquilini” allo scopo di sfruttare meglio l’immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica.
Mobbing immobiliare: in cosa consiste?
Nella fattispecie, la proprietà aveva da tempo iniziato una serie di azioni giudiziarie, tutte risoltesi in suo sfavore, con l’unico scopo di risolvere il contratto di locazione.
Nella sentenza in esame però, la Suprema Corte, quale giudice di legittimità, non ha potuto esprimersi in merito alla condotta persecutoria del locatore, concretizzatasi nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie nei confronti del molestato, e quindi verificare se la stessa potesse effettivamente configurare una ipotesi di mobbing, dovendo quindi rinviare alla Corte d’Appello di Roma la relativa decisione.
Mobbing: come si può dimostrare?
Per la sussistenza del mobbing, come ogni illecito civile, occorrono diversi elementi:
- la molteplicità di condotte, di carattere persecutorio;
- il danno, patrimoniale o non patrimoniale;
- il nesso causale, che riconduca il danno alle condotte poste in essere;
- la prova dell’intento persecutorio.
Se si ritiene di essere vittima di mobbing, raccolta la prova degli elementi sopra indicati, è innanzitutto opportuno richiedere assistenza sanitaria e psicologica ed in seguito assistenza legale per valutare la configurabilità di un’azione legale volta ad ottenere il ristoro patrimoniale del danno subìto.
Occorre però precisare che dal punto di vista pratico, non è agevole fornire al Giudice la prova dei fatti storici consistenti nelle condotte vessatorie subite; è quindi utile non solo munirsi di certificazioni mediche attestanti la condizione psicologica o fisica, ma anche avere dei testimoni che possano dipingere un preciso quadro della situazione.
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