La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Ricordiamo infatti che l’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali e l’art. 3 sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini.
Nella Legge 76/2016 è quindi prevista la possibilità per i cd. uniti civili di richiedere all’ufficiale di stato civile la registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, maggiorenni, le cui dichiarazioni di volontà sono rese avanti a due testimoni.
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L’INPS con circolare 38 del 27/02/2017, ha disciplinato in modo specifico gli effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001 per i dipendenti del settore privato soggetti ad unione civile o convivenza di fatto.
Premessa L. 104/92 e congedo straordinario D.Lgs. 151/2001
L’art. 33, comma 3, legge 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado di parentela, riconosciuti in condizione di disabilità grave ai sensi della stessa L. 104/92.
Parimenti, vige la possibilità di un congedo straordinario disciplinato dal comma 5 dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001.
Con l’entrata in vigore della L. 76/2016, regolamentando le unioni civili tra persone delle stesso sesso è necessario coordinare le varie disposizioni.
L’art. 1 della richiamata Legge, infatti, recita “al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
L.104/92 quali diritti nelle Unioni Civili
È quindi evidente che i permessi della L. 104/92 nonché il congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 debbano essere concessi anche in favore di un dipendente, facente parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte.
In particolare l’INPS evidenzia che:
- per quanto riguarda le Unioni Civili il coniuge, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire:
- dei permessi di cui alla Legge 104;
- del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001.
- nelle convivenze di fatto il convivente, così come indicato dalla legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.
L.104/92 e Unioni Civili: procedura
Per il momento non è ancora attiva la procedura telematica, pertanto gli uniti civilmente (per beneficiare dei 3 giorni di permessi legge 104 e/o dei periodi di congedo straordinario) e i conviventi di fatto (per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92) possono presentare la domanda all’INPS (via pec, raccomandata A.R. oppure consegnato direttamente allo sportello) di competenza tramite modello:
- SR08 “Domanda di permessi Legge 104″;
- SR64 “Domanda di congedo straordinario”.
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