Nella vita di tutti i giorni può capitare in più occasioni di concludere contratti senza accorgersene: ma questo che risvolti può avere?
Partendo da una definizione “codicistica” di contratto, l’art. 1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
Che valore ha un contratto tra le parti?
Quando si conclude un contratto, qualsiasi contratto, si dice che lo stesso ha forza di legge tra le parti.
Ciò significa che le disposizioni contrattuali regolano i rapporti tra le parti che devono rispettare quanto prescritto, tanto che, nel caso opposto, e cioè se una parte si dimostra inadempiente o non esegue la propria prestazione, l’altra parte potrà rivolgersi al Giudice.
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Il vincolo posto alle parti dal contratto può essere sciolto?
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle parti con un atto di comune volontà, cd. mutuo consenso delle parti, o per cause previste specificatamente dalla legge; in questo approfondimento ci occuperemo di una di queste cause, il diritto di recesso, nella sua accezione classica ma anche in contratti particolari.
Contratto e diritto di recesso
L’art. 1373 del Codice Civile disciplina il diritto di recesso unilaterale, ovvero esercitato da una delle parti del contratto, affermando che se il contratto attribuisce questa facoltà, il diritto di recesso può essere esercitato quando il contratto non ha ancora avuto un principio di esecuzione.
Se si tratta invece di un contratto ad esecuzione continuata o periodica (ad esempio il contratto di somministrazione) in cui non è predeterminata la durata del rapporto, il diritto di recesso può essere esercitato liberamente dalle parti anche dopo che il contratto ha avuto esecuzione, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
La facoltà di recesso può essere attribuita in favore delle parti anche verso il pagamento di un corrispettivo e, in questo caso, il recesso ha effetto solo quando tale prestazione è eseguita.
Cosa sono la caparra penitenziale e la multa penitenziale?
È il caso, per esempio, dei contratti stipulati nelle agenzie di viaggio: solitamente, i pacchetti offerti dagli operatori turistici, possono essere sottoscritti solo verso il pagamento di una caparra che viene “perduta” nel caso di recesso; essa ha, infatti, la sola funzione di corrispettivo del recesso, come sopra indicato e si definisce caparra penitenziale.
Ovvero, altra ipotesi è quella in cui il soggetto che intende recedere si è impegnato a consegnare una somma di denaro quando vuole esercitare tale diritto; in questo caso, il contratto si scioglie solo quando tale somma di denaro concordata per il recesso è pagata (si parla in questo caso di multa penitenziale).
Come detto, talvolta, non solo le parti che prevedono il diritto di recesso, ma è la stessa legge ad attribuire tale facoltà ove si verifichino determinati presupposti.
Diritto di recesso per il consumatore
Diverso dal recesso che può essere esercitato dalle parti di un tipico contratto è il diritto di recesso nei contratti del consumatore.
L’art. 52 del Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005, prevede infatti che il consumatore possa esercitare il diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione ed entro un periodo di 14 giorni a partire:
– dal giorno della conclusione del contratto;
– dal giorno in cui il consumatore o un terzo acquisisce il possesso fisico dei beni.
Questa è la classica ipotesi degli acquisti online.
Innanzitutto occorre precisare che questo diritto è irrinunciabile, quindi è nulla qualsiasi pattuizione contraria.
Infatti, la disciplina sopra indicata costituisce la norma base del diritto di recesso, e ciò significa che tale diritto non possa essere regolato in peius; solitamente, quando si tratta di siti di shopping online di grandi catene o negozi, si troverà la voce “restituzioni”, “politica di reso”, o simili.
Bisogna fare invece più attenzione nel caso di siti non popolari: per valutarne l’affidabilità è opportuno per esempio ricercare opinioni e recensioni riguardanti il sito specifico, verificare se ed in che modo è disciplinato il diritto di recesso e, se possibile, acquistare utilizzando una carta prepagata.
Per tutelare il consumatore, il Codice del Consumo prevede che se il professionista non fornisce specifiche indicazioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso, questo si intende esercitabile entro i 12 mesi successivi alla fine del periodo di recesso iniziale (quindi 14 giorni + 12 mesi).
Comunicato il recesso, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni; se da un lato il professionista è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, entro 14 giorni, dall’altro il consumatore è tenuto alla restituzione della merce senza ritardo.
Il consumatore non vuole recedere: ha altre garanzie?
Infine, sempre con particolare riferimento alla vendita dei beni mobili di consumo, che si può trovare all’art. 128 del Codice del Consumo, è importante segnalare che nel caso in cui il consumatore non intenda esercitare il diritto di recesso, ma riscontri in ogni caso dei vizi e dei difetti di qualità nella cosa venduta/acquistata, a questi è consentito
- chiedere la riparazione del bene
- chiedere la sostituzione del bene.
Il venditore non sarà però tenuto a tali interventi qualora si dimostrassero eccessivamente onerosi
In via subordinata a tali rimedi, il consumatore potrà invece attivare diverse soluzioni di tipo restitutorio, ovvero la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Importante in tutti i casi sopra menzionati è rispettare i termini temporali previsti dalla disciplina per l’esercizio delle garanzie riconosciute al consumatore:
- 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso ovvero altra tempistica maggiore riconosciuta dal contratto concluso tra le parti;
- 2 mesi per la denuncia del vizio del bene acquistato.
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