Qualsiasi operazione economica conclusa tra due soggetti comporta la nascita, a carico degli stessi, di una prestazione di varia natura.
Nella vita di tutti i giorni può capitare in più occasioni di concludere dei contratti senza accorgersene: il contratto che viene utilizzato più spesso è quello di compravendita, che può avere ad oggetto beni di caratura importante (quale l’acquisto di una casa) ma anche beni di piccola necessità (per esempio fare la spesa al supermercato).
Tutto ciò fa sorgere in capo ai soggetti delle obbligazioni: l’esecuzione della prestazione da un lato, il pagamento della stessa dall’altro; anche se, secondo la percezione comune, questo tipo di transazioni avviene in modo semplificato, i rapporti che ne scaturiscono sono comunque regolati dalla legge.
Ebbene, quando a far sorgere le obbligazioni tra due soggetti è invece un contratto vero e proprio, nella forma e sostanza, il primo aspetto che viene regolato tra le parti è il tempo dell’adempimento della prestazione.
Tempo dell’adempimento: significato
Il Codice Civile, all’art. 1183, prevede innanzitutto che, se non viene determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Se invece, per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore (art. 1184); ciò comporta che il creditore non possa esigere la prestazione prima della scadenza del termine.
Cosa succede se il debitore, scaduto il termine, non adempie?
Il creditore, in questo caso, può costituire in mora il debitore tramite intimazione per iscritto ad adempiere la prestazione entro un termine convenzionale.
La ricezione di una lettera di messa in mora determina delle conseguenze specifiche:
- il debitore da questo momento sopporta il rischio dell’impossibilità della prestazione;
- cominciano a decorrere i cd. interessi moratori;
- spese e danni a carico del debitore.
Ho ricevuto una lettera di messa in mora nella quale mi viene intimato il pagamento di una certa somma, ma al momento non posso pagare: che fare?
Innanzitutto, se la lettera è stata trasmessa da un avvocato a nome e per conto di chi richiede il pagamento, sarebbe opportuno rivolgersi a propria volta ad un legale di modo che la trattativa possa proseguire tra professionisti.
Alternative del debitore
A questo punto, il debitore ha tre alternative:
- pagare il debito;
- non pagare il debito ed aspettare che l’altra parte prenda l’iniziativa;
- fare una proposta transattiva.
Ovviamente, tali opzioni devono essere calibrate secondo la situazione personale del soggetto debitore ma è comunque importante ricordare che, nel caso in cui la proposta transattiva si fondi su un pagamento rateale, ciò non esclude la possibilità per il creditore di agire in ogni caso per il soddisfacimento immediato del totale; è, infatti, sufficiente per il debitore non rispettare il piano di pagamento concordato per determinare la decadenza dal beneficio della dilazione.
Una volta soddisfatto il creditore è fondamentale farsi rilasciare la quietanza di pagamento, che può costituire fonte di prova per dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione.
Ho plurimi debiti nei confronti della stessa persona, come fare?
La legge in questo caso prevede che quando il debitore effettua un pagamento o comunque una prestazione, possa imputarlo ad uno specifico debito; l’art. 1193 c.c., al secondo comma, indica altresì che, in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
È solo il caso di accennare, poiché questo argomento merita una trattazione a sé, che la recente Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nuove procedure accessibili a soggetti non fallibili, ovvero i privati consumatori o imprenditori commerciali che non raggiungono le soglie previste per l’assoggettabilità al fallimento, e che consentono agli stessi di ricomporre la situazione debitoria in cui si trovano.
Presupposto per il ricorso a tali nuove procedure è che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento; in questo caso si avranno tre strade:
- il piano del consumatore (artt. 12 bis e ss.);
- l’accordo di composizione della crisi (artt. 10);
- la liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14 ter e ss).
Vorrei pagare il mio debito, ma il creditore rifiuta di accettarlo: che fare?
Non è solo il debitore che può essere messo in mora; infatti, ai sensi dell’art. 1206 c.c. se il creditore rifiuta di accettare la prestazione o non compie quanto necessario perché il debitore possa compiere l’obbligazione, il creditore può essere costituito in mora.
La messa in mora del creditore comporta che:
- il creditore sopporta il rischio dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore;
- non gli sono dovuti gli interessi;
- le spese ed i danni sono a carico del creditore.
Precisiamo, in ogni caso, che la mora del creditore non estingue l’obbligazione.
Come si costituisce in mora il creditore?
È possibile farlo in due modi: offerta reale od offerta per intimazione, da notificare tramite Ufficiale Giudiziario e la cui procedura, che segue il protocollo del Tribunale del luogo dell’adempimento, differisce di caso in caso.
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