A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 185/2016 è stata introdotta una nuova procedura di attivazione per il lavoro accessorio, i cosiddetti voucher.
È bene specificare che le novità riguardano sia professionisti sia imprenditori anche agricoli, mentre nessuna differenza interessa i committenti privati.
Fermo restando la registrazione della prestazione sul portale INPS che permette di evitare l’applicazione della sanzione per lavoro nero, in aggiunta, dallo scorso 8 ottobre è necessario un’ulteriore comunicazione da inviare tramite e-mail.
Voucher: come effettuare la comunicazione?
Innanzitutto la comunicazione di cui sopra deve necessariamente essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla Direzione del Lavoro competente in base al luogo di svolgimento della prestazione agli indirizzi espressamente dedicati (ad esempio per Pavia è Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it).
Voucher: che caratteristiche deve rispettare la comuncazione?
Vi sono inoltre delle caratteristiche da rispettare nella stesura della stessa: per prima cosa deve essere priva di qualsiasi allegato e riportare nell’oggetto la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA del committente; nel testo della e-mail, invece, si riporta il committente, si specifica il lavoratore indicando i dati anagrafici o il codice fiscale, il luogo di lavoro dando indicazione puntale di giorno e ora di inizio e fine della prestazione.
Per maggior chiarezza, se ipotizzassimo un professionista o un imprenditore non agricolo che per un’intera settimana si deve avvalere di più lavoratori potrà effettuare un’unica comunicazione cumulativa per la pluralità dei lavoratori avendo cura di specificare in modo analitico i dati riferiti ad ogni singolo lavoratore e alla prestazione stessa dettagliando oltre alle giornate interessate anche le fasce orarie.
L’imprenditore agricolo, invece, può riferirsi solo ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Voucher: come effettuare una variazione?
Se dovessero intervenire delle variazioni riferite a titolo esemplificativo all’orario della prestazione o al luogo di lavoro rispetto a quanto già inviato è necessario trasmettere una nuova comunicazione non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Come già accennato, l’attivazione della “vecchia” procedura INPS permette l’esclusione dell’applicazione della sanzione per lavoro nero, invece la violazione del nuovo obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.