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Il primo anno di vita del bambino è sicuramente il periodo più difficile a livello organizzativo per i genitori, perciò accanto alla tutela obbligatoria e il congedo parentale vi è la possibilità di assentarsi per un periodo ulteriore usufruendo dei permessi per allattamento.
Un’ulteriore tutela concessa ai genitori, perciò, è rappresentata dai riposi giornalieri: fino a due ore giornaliere di riposo retribuito dal lavoro in cui il genitore può uscire dall’azienda per occuparsi del figlio. Vediamo meglio cosa sono, come funzionano, la retribuzione, casi particolari e un fac-simile di domanda.
Permessi per allattamento, cosa sono
Il riferimento normativo, abbiamo imparato a conoscere, è sempre il D.lgs. 151/2001 che tutela la maternità; l’articolo 39 si occupa precisamente di periodi di riposo i quali spettano anche in caso di adozione e affidamento, nel corso del primo anno di ingresso del figlio.
Vengono considerate ore di riposo perché effettivamente il genitore non presta la propria attività lavorativa durante questo periodo, solitamente composto da due ore, anche consecutive. Il genitore può quindi decidere di utilizzare questo periodo per recarsi al lavoro due ore dopo il normale orario di inizio, oppure al contrario per uscire prima dall’azienda, permettendo quindi una maggiore flessibilità e organizzazione.
Allattamento padre
Sebbene lo scopo di queste ore sia quello di nutrire il figlio, da cui nasce il nome “riposi per allattamento”, sono ore che possono essere utilizzate anche per la cura del figlio stesso. E’ il caso dei permessi per allattamento al padre previsto dalla normativa in materia.
Proprio per questo motivo parliamo genericamente di genitore in quanto non è un diritto solo ed esclusivamente della madre, ma può avvalersene anche il padre sia nei casi in cui non vi sia la madre, ma anche nel caso in cui questa sia una lavoratrice dipendente e decida di non avvalersene oppure non sia una lavoratrice dipendente e quindi non ne abbia diritto.
Nello specifico, il padre può usufruire dei periodi di riposo qualora:
- i figli siano stati affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o grave infermità della madre.
Riduzione orario per allattamento
Non in tutti i casi, però, il periodo di allattamento è pari a due ore. Vediamo le eccezioni.
- Innanzitutto, nel caso in cui l’orario giornaliero sia inferiore a 6 ore il periodo di cui possono godere i genitori si abbassa ad una sola ora.
- Secondariamente qualora all’interno del luogo di lavoro vi sia un asilo nido o una struttura attrezzata per la cura del neonato allora il genitore può usufruire di solo mezz’ora di stacco.
- Situazione diversa, invece, in caso di parto gemellare: i periodi di riposo vengono infatti raddoppiati.
Permessi allattamento e esigenze aziendali
La scelta di utilizzare queste ore è libera, non vi è nessun obbligo e al tempo stesso anche il periodo temporale di quando utilizzarle è a discrezione dei genitori. Questo significa che al termine dell’astensione obbligatoria la madre che intende tornare al lavoro senza beneficiare del congedo parentale può usufruire dei riposi di allattamento, come invece può decidere di utilizzare in modo frazionato il congedo parentale e, sempre entro il compimento dell’anno del figlio, decidere di utilizzare i riposi per allattamento.
Essendo un diritto dei lavoratori il datore di lavoro non si può opporre a questa scelta né tanto meno ostacolarla; ciò significa che il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.
Sicuramente le parti, lavoratrice o lavoratore e datore di lavoro devono concordarne la fruizione tenendo anche conto dell’organizzazione dell’attività lavorativa. Al tempo stesso delle esigenze dei genitori che magari possono trovare giovamento nel dividere l’utilizzo del periodo di allattamento; arrivando ad esempio un’ora più tardi e uscendo un’ora prima dall’azienda, anziché utilizzare il blocco delle due ore consecutive, incidendo in maniera meno pesante sull’organizzazione lavorativa.
Per l’allattamento bisogna fare domanda all’INPS?
Diversamente dalla richiesta di maternità obbligatoria e congedo parentale, non va presentata alcuna domanda all’INPS per i permessi per allattamento. In questo caso è sufficiente che la lavoratrice o il lavoratore che intenda avvalersi delle ore di riposo per allattamento, presenti una domanda al proprio datore di lavoro. Si tratta di una richiesta scritta con il periodo nel quale intende avvalersi e con che modalità (utilizzo delle due ore consecutive oppure suddivisione). Pertanto non esiste un modulo INPS per allattamento.
Retribuzione allattamento INPS, chi paga?
L’Istituto previdenziale interviene solo nel momento del pagamento. Come tutte le altre astensioni di cui abbiamo trattato anche i permessi per allattamento sono a carico dell’INPS, al 100%; di fatto vengono erogati anticipatamente dal datore di lavoro il quale provvede ad effettuare un conguaglio sulla contribuzione dovuta all’Istituto.
Questo periodo trascorso dai genitori fuori dall’azienda è equiparato ad ore di lavoro; proprio per questo motivo non vi è alcuna variazione in ordine all’anzianità di servizio dei lavoratori che ne usufruiscono. Ne tanto meno va ad incidere sulla maturazione di ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
Fac simile richiesta allattamento al datore di lavoro
Per concludere alleghiamo un Fac simile richiesta allattamento al datore di lavoro. La lettera di richiesta di permessi per allattamento è:
- da stampare, compilare e consegnare in azienda,
- brevi mano (con ricevuta di consegna), via posta raccomandata, FAX o PEC.
Fac-simile richesta allattamento
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