Il D.Lgs. 105/2022 (in attuazione della Direttiva UE 2019/1158) contiene importanti novità sui congedi per i genitori con lo scopo di agevolare la conciliazione vita-lavoro che entreranno in vigore già dal prossimo 13 agosto. L’INPS è intervenuto con il messaggio 3066/2022 con le prime indicazioni.
Vediamo le novità che interessano maternità, paternità e congedo parentale: sarà possibile utilizzare i congedi già dal prossimo 13 agosto facendo una richiesta al datore di lavoro e successivamente, non appena saranno aggiornate le procedure telematiche, regolarizzare la posizione con apposita domanda sul portale INPS.
Congedo di paternità obbligatorio
La nuova disciplina va a modificare l’art. 27bis D.Lgs. 151/2001 prevedendo per il padre lavoratore dipendente un periodo di astensione obbligatorio di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nel periodo dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Tale congedo può essere utilizzato anche in caso di morte perinatale del figlio, mentre in caso di parto plurimo, la durata del congedo è pari a 20 giorni lavorativi.
Tali previsioni si applicano anche in caso di padre adottivo o affidatario.
L’utilizzo di questi giorni di congedo è possibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e prevedono la compatibilità, ma non negli stessi giorni, con l’utilizzo del congedo di paternità alternativo.
Congedo di paternità obbligatorio: come fare richiesta
Il padre, per poter utilizzare questo congedo, deve farne richiesta al datore di lavoro, in modo scritto e con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando quando intende utilizzare il congedo.
L’utilizzo di questi giorni di congedo è possibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e prevedono la compatibilità, ma non negli stessi giorni, con l’utilizzo del congedo di paternità alternativo.
Congedo di paternità obbligatorio: retribuzione
Durante il periodo di congedo obbligatorio al padre lavoratore è riconosciuta una indennità pari al 100% della retribuzione.
Congedo del padre fino al 12.08: entro i 5 mesi successivi alla nascita
Congedo del padre dal 13.08: dai 2 mesi prima della data presunta parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita; 20 giorni in caso di parto plurimo.
Maternità lavoratrici autonome
Alle lavoratrici autonome è riconosciuto il diritto all’indennità giornaliera per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto in caso di gravidanza a rischio, o nel caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, in base agli accertamenti medici ASL.
L’indennità viene calcolata con le stesse regole per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
Congedo parentale per lavoratori dipendenti
Il congedo parentale è quel periodo di astensione lavorativa che può essere utilizzato al termine del periodo di astensione obbligatoria. Il nuovo art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2001 prevede che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.
Congedo parentale per lavoratori dipendenti: periodi indennizzati
- la madre ha diritto, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto) di vita del bambino ad un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- il padre ha diritto, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto) di vita del bambino ad un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
I periodi di congedo utilizzabili, invece, non subiscono variazioni: individualmente, la madre e il padre possono fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita. Il padre può elevare a 7 mesi la durata totale nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Entrambi i genitori invece possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 se il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita.
Tutte queste condizioni si applicano anche nel caso di ingresso in famiglia per adozione o affidamento.
Nel caso di genitore solo, vengono riconosciuti 11 mesi (prima erano 10) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Congedo parentale per lavoratori iscritti alla Gestione separata
Per questi soggetti il congedo parentale può essere fruito entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino e ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Congedo parentale per lavoratori autonomi
Per questi lavoratori è riconosciuto il diritto al congedo parentale di 3 mesi da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.