Pubblichiamo di seguito l’articolo scritto per Lavoroediritti.com
Guida alla tredicesima 2017: vediamo cos’è, quanto spetta, quando viene pagata e ad altre info utili su questa mensilità aggiuntiva
È arrivato dicembre e si porta con sé un elenco colmo di spese extra: inviti a cena per farsi gli auguri, qualche pensierino da riporre sotto l’albero di Natale, il cenone della Vigilia, il pranzo di Natale e magari anche di Santo Stefano, per fortuna che i lavoratori subordinati possono contare sulla tredicesima mensilità!
In questa guida faremo un breve riepilogo sulla tredicesima 2017, vedremo cos’è, quanto spetta, quando viene pagata e ad altre info utili su questa mensilità aggiuntiva.
Tredicesima 2017, un po’ di storia
In origine la tredicesima mensilità nasce come gratifica natalizia, ossia come retribuzione aggiuntiva in occasione del Natale, concessa ai lavoratori dal proprio datore di lavoro senza alcun vincolo né obbligo. E’ successivamente, nel 1937, che venne introdotto l’obbligo all’interno del contratto collettivo metalmeccanica industria, di corrispondere agli impiegati una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 annuali.
Solamente nel 1946 questo obbligo venne esteso anche agli operai. Bisogna attendere parecchi anni, precisamente il 1960, prima che l’estensione gratifichi i lavoratori di tutti i settori.
Oggi, quindi, la tredicesima mensilità è di fatto obbligatoria per tutti i lavoratori sia che abbiano un contratto a tempo determinato, sia indeterminato, tanto a tempo parziale quanto pieno. Viene corrisposta una volta all’anno, in occasione appunto delle festività natalizie.
Vediamo in questa guida come calcolare la mensilità differita, anche in caso di assunzione in corso d’anno oppure di un contratto part-time e quali assenze possono incidere sulla sua maturazione, senza dimenticarci dei pensionati: infatti anche l’INPS eroga loro la tredicesima mensilità.
Tredicesima mensilità, quanto spetta
Dato che abbiamo preso confidenza con la retribuzione e con gli elementi che compongono la busta paga vediamo quali voci incidono nel calcolo.
Innanzitutto la tredicesima mensilità si calcola sulla retribuzione globale di fatto e nello specifico:
- minimo contrattuale o paga base;
- indennità di contingenza;
- superminimi individuali o assorbibili;
- scatti di anzianità;
- eventuale EDR o terzo elemento.
Non dimentichiamoci che anche tutte le indennità corrisposte a carattere continuativo (come ad esempio l’indennità di cassa) e gli elementi presenti in maniera fissa nella parte iniziale del cedolino compongono la mensilità aggiuntiva.
I compensi legati, invece, a straordinari, festivi, maggiorazioni non devono essere considerate in quanto prive del carattere di continuità, questo il principio in linea generale, in quanto possono esserci situazioni in cui alcuni elementi rientrano nel computo della retribuzione utile al calcolo in quanto corrisposti in maniera assidua, come può essere il caso dell’indennità di turno notturno.
Per sapere se a dicembre l’importo spettante della tredicesima sarà completo o meno bisogna innanzitutto individuare il periodo di maturazione che coincide con l’anno solare: la tredicesima matura durante il rapporto di lavoro in tanti ratei quanti sono i mesi dell’anno, ossia 12.
Tredicesima per rapporti iniziati o cessati entro l’anno
A questo punto non ci resta che analizzare due fattori: l’eventuale assunzione, o cessazione, intervenuta durante l’anno e le assenze che incidono negativamente sulla maturazione.
Nel primo caso, quello di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno la tredicesima va rapportata all’effettivo servizio prestato: devono quindi essere liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato.
Facciamo un esempio.
Se il lavoratore Mario Bianchi è stato assunto il 01.06.2017 a dicembre avrà diritto a 7/12 di tredicesima, ovvero la maturazione a decorrere dal mese di giugno fino a dicembre.
La variabile nella circostanza di assunzione e cessazione in corso d’anno è legata ai giorni di servizio effettivamente prestati: se in un mese sono superiori a 15 allora la maturazione si considera piena, se sono invece inferiori per quel mese non vi sarà alcuna maturazione.
Pertanto se il nostro lavoratore Mario Bianchi invece di essere stato assunto il 01.06.2017 fosse stato assunto il 20.06.2017, per il mese di giugno non avrebbe avuto diritto ad alcuna maturazione e di conseguenza a dicembre gli sarebbero stati liquidati 6 ratei anziché 7, su 12.
L’altro aspetto che dobbiamo considerare è legato alle assenze che sono intervenute durante l’anno e le dividiamo in due categorie: le prime danno la possibilità di assentarsi dal lavoro ma di mantenere il diritto alla maturazione, le seconde invece incidono negativamente.
Analizziamo prima quelle che consentono la maturazione.
In questa categoria appartengono:
- ferie, permessi e riposi annui;
- festività nazionali e infrasettimanali;
- assenze per malattia e infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di computo;
- congedi per maternità e paternità;
- riposi giornalieri per allattamento;
- congedo matrimoniale.
Ora il tasto dolente ossia le assenze che, invece, incidono in maniera negativa:
- congedi parentali e per malattia del bambino;
- periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;
- permessi non retribuiti;
- assenze ingiustificate;
- assenze per sciopero;
Per maggior sicurezza è opportuno consultare il CCNL di riferimento che potrebbe disciplinare queste assenze in maniera differente.
Tredicesima e part-time
Un altro caso particolare è il contratto part-time nel quale la maturazione segue le stesse regole di un classico contratto full time. Nel part-time però l’importo è maturato in proporzione all’orario di lavoro part time.
Consideriamo quindi un part-time di 20 ore settimanali, su 40, avendo un part-time al 50% anche i ratei relativi alla tredicesima mensilità matureranno al 50%.
Più complesso è il caso di trasformazione dell’orario durante l’anno. In questa situazione bisogna considerare per ogni periodo la percentuale corrispondente al part-time, facendo quindi un calcolo distinto per ogni rateo. Così come se in un determinato periodo il contratto fosse stato full time la maturazione dovrà essere completa.
Tredicesima CCNL grafica editoria industria
Fino a questo momento abbiamo preso in considerazione l’erogazione classica della tredicesima mensilità, ma è bene accennare ad un calcolo particolare legato ad alcuni CCNL come quello grafica editoria aziende industriali.
Questo Contratto Collettivo, infatti, prevede un calcolo in base all’anzianità di servizio che si deve rapportare a 173 ore di retribuzione per un’anzianità fino a cinque anni per operai e apprendisti, mentre si usa un rapporto a 200 ore per anzianità superiori.
Tredicesima 2017, quando viene pagata
Fino ad ora abbiamo considerato la maturazione e il calcolo della mensilità supplementare, ma non abbiamo specificato quando effettivamente compete il pagamento.
A tutti gli effetti non esiste una data precisa di pagamento, sicuramente in concomitanza delle festività natalizie, ma deve avvenire secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Calcolo tredicesima netta
Ma come si calcola il netto della tredicesima?
In linea generale la gratifica natalizia viene corrisposta attraverso l’elaborazione di un cedolino paga separato nel quale viene indicata la retribuzione lorda corrispondente all’importo della tredicesima.
A questo punto mettiamo in pratica i consigli della guida “come calcolare lo stipendio netto partendo dal lordo”.
Innanzitutto, applichiamo la quota legata al contributo previdenziale, pari generalmente al 9,19%.
A questo punto abbiamo individuato l’imponibile fiscale da assoggettare agli scaglioni IRPEF. Ma prestiamo attenzione ad una novità: a differenza di qualsiasi altro cedolino nel quale, a questo punto saremmo andati a calcolare le detrazioni fiscali da applicare, nelle mensilità supplementari non si applicano detrazioni e conseguentemente la tassazione sarà più elevata rispetto agli altri mesi.
Tredicesima mensilità: a chi spetta
Infine, come abbiamo accennato in premessa, la tredicesima spetta a tutti i lavoratori, comprendendo quindi anche colf e badanti, ma anche ai pensionati.
Tredicesima colf e badanti
Il CCNL del lavoro domestico all’art. 38 prevede l’erogazione della tredicesima mensilità. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva. Questa è pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Anche in questo caso vige la regola del calcolo in dodicesimi, pertanto nel caso in cui non vi sia la prestazione di un anno intero di servizio l’importo della tredicesima deve essere rapportato a quanti sono i mesi di servizio.
Tredicesima pensionati
Nel caso, invece, dei pensionati sarà l’ente previdenziale ad erogare la mensilità aggiuntiva, seguendo generalmente le regole fino ad ora esposte.
Purtroppo si potrebbe verificare il caso di decesso del pensionato nel corso dell’anno. In questa situazione gli eredi hanno diritto a percepire dall’ente previdenziale la quota di tredicesima maturata e non riscossa dal defunto. Dovranno fare una richiesta, sottoscritta da tutti gli eredi ed indicando a quale titolo si è acquisita la qualità di erede, all’ente preposto all’erogazione.
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