Il lavoratore dipendente, nel corso del rapporto di lavoro, matura il TFR: trattamento di fine rapporto, ossia una quota di retribuzione che appunto matura durante tutto il rapporto di lavoro per poi essere liquidata al momento della cessazione.
Al momento dell’assunzione, però, il lavoratore oltre alla firma del contratto, deve compilare e restituire all’azienda una serie di documenti tra cui la scelta sulla destinazione del proprio TFR.
Il lavoratore può scegliere tra due possibilità:
- lasciarlo in azienda
- destinarlo ad un fondo pensione.
Quando deve avvenire tale scelta?
In caso di prima assunzione il lavoratore entro 6 mesi deve decidere dove destinare il proprio TFR (fondo pensione oppure azienda) compilando il modello TFR2.
A cosa deve fare attenzione il lavoratore al momento della scelta?
Se il lavoratore sceglie di aderire alla previdenza complementare, la scelta è irrevocabile; se invece sceglie di lasciare il TFR in azienda può in un momento successivo cambiare la propria idea e aderire ad un fondo pensione.
Cosa succede se in questi sei mesi il lavoratore non prende una decisione?
Subentra il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal CCNL applicato in azienda oppure se altri colleghi sono iscritti a più fondi, il lavoratore viene iscritto in cui c’è il numero più alto di colleghi.
Se invece non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo individuato dalla normativa (ad oggi il Fondo Cometa).
Quindi la non-scelta esplicita del lavoratore si trasforma in una scelta tacita.
In caso di nuovo rapporto di lavoro come funziona la scelta?
Considerando che l’adesione alla previdenza complementare è irrevocabile, se il lavoratore ha precedentemente aderito alla previdenza integrativa allora dovrà continuare con questa scelta.
Se, invece, il lavoratore aveva lasciato precedentemente il TFR in azienda allora può decidere di continuare a lasciarlo in azienda oppure destinarlo ad un fondo di previdenza complementare.
Vale anche in questo caso il meccanismo del silenzio assenso: se entro 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore (che non ha già aderito alla previdenza complementare) non comunica la propria scelta, il suo TFR viene destinato al fondo previsto dal CCNL.
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