Pubblichiamo di seguito l’articolo scritto per Lavoroediritti.com
Proseguiamo con la lettura del cedolino paga, nella guida precedente abbiamo preso in considerazione la retribuzione nei suoi aspetti generali, considerandoli linee guida per poter leggere la busta paga mensile.
Prima di analizzare alcune delle voci che compongono il corpo del cedolino avvantaggiandoci così nella lettura della busta paga e capire come si ottiene il netto mensile, è doveroso fare un’analisi di alcuni elementi “ultra mensili” della retribuzione, cioè elementi erogati con periodicità annuale: tredicesima e quattordicesima mensilità, ovvero le mensilità aggiuntive.
Le mensilità aggiuntive della retribuzione, cosa sono
Tredicesima e quattordicesima sono mensilità aggiuntive della retribuzione. Entrambi questi elementi consistono in una quota aggiuntiva di retribuzione obbligatoriamente corrisposti in attuazione di quanto disposto dalla legge e/o dalla generalità dei contratti collettivi di categoria.
La tredicesima mensilità viene corrisposta nel mese di dicembre, mentre la quattordicesima tra giugno e luglio a seconda di quanto disciplinato dal CCNL.
Il diritto alla corresponsione di questi elementi matura annualmente e va commisurato al servizio prestato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre per la tredicesima mensilità mentre una maturazione a cavallo d’anno che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione per la quattordicesima.
I ratei di tredicesima e quattordicesima
Considerando la maturazione del diritto legata al servizio prestato, cosa accade nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno?
In questo caso devono essere liquidati tanti dodicesimi legati alle mensilità supplementari da corrispondere, quanti sono i mesi di servizio prestati: ogni mese di lavoro corrisponde alla maturazione di un rateo di mensilità supplementare. Normalmente un rateo matura se nel mese si contano almeno 15 giorni di assunzione. (Es. se il licenziamento avviene il giorno 13, per quel mese non si maturano ratei di mensilità aggiuntive)
Vi sono, tuttavia, delle assenze che mantengono inalterato il diritto alla maturazione dei ratei, ad esempio:
- il periodo legato al congedo di maternità;
- assenza dal lavoro in caso di infortunio e malattia, nei limiti del periodo di comporto;
- le ferie;
- periodo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere pubbliche funzioni presso i seggi elettorali.
Al contrario vi sono altre assenze che non sono utili alla maturazione dei ratei:
- periodi di congedo parentale e malattie del bambino;
- periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali;
- permessi non retribuiti;
- periodi di sciopero;
- assenze ingiustificate.
Qual è la base per il calcolo delle mensilità aggiuntive?
A quanto ammonta il totale della retribuzione da computare per tredicesima e quattordicesima mensilità?
Tendenzialmente corrisponde al totale di una retribuzione mensile, facendo attenzione alle previsioni legate ai contratti collettivi per gli elementi da computare o meno, ma in linea generale devono essere inclusi nella base di computo tutti gli elementi retributivi che vengono corrisposti al lavoratore con carattere di normalità.
Tredicesima e quattordicesima, esempio di calcolo
Data la complessità della materia eseguiamo un esempio pratico.
Supponiamo il caso di un rapporto di lavoro instaurato nel 2016, per capire se a dicembre dovrà essere erogata una quota intera di tredicesima dobbiamo controllare se nel corso dell’anno (da gennaio a dicembre) siano intervenute delle assenze non utili alla maturazione dei ratei.
Considerando che dal 01 marzo al 31 marzo il nostro soggetto si è assentato per un periodo di congedo parentale, avrà diritto a 11/12 di tredicesima.
Di conseguenza se la retribuzione lorda del nostro lavoratore è pari a € 2.000 mensile, il calcolo che dobbiamo eseguire è:
- 2.000 / 12 = 166,66 valore di un rateo della sua mensilità supplementare
- 166,66 * 11 = 1.833,26 è il valore lordo della sua retribuzione per la mensilità supplementare.
Lo stesso ragionamento deve essere utilizzato nel caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.
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