Il 12.03.2016 segna una data importante nel mondo delle dimissioni: da questa data infatti viene introdotta una nuova, ed esclusiva, procedura da utilizzare per dimettersi.
A distanza di più di anno facciamo il punto della situazione su tutto quello che il lavoratore deve sapere per non commettere errori.
Dimissioni telematiche: soggetti coinvolti
La procedura delle dimissioni telematiche si applica a tutti i lavorati del settore privato, ne sono di conseguenza esclusi i lavoratori del pubblico impiego e i lavoratori domestici.
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude dalla procedura telematica anche le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale.
Ulteriore eccezione è prevista per le lavoratrici nel periodo di gravidanza e per i lavoratori genitori durante i primi 3 anni di vita del bambino che devono necessariamente recarsi presso la Direzione del Lavoro per la convalida delle loro dimissioni.
Al contrario, per i lavoratori e lavoratrici nel periodo in cui è resa nota la pubblicazione di matrimonio e vige quindi il divieto di licenziamento, se intendono rassegnare le proprie dimissioni devono effettuare la procedura telematica.
Dimissioni telematiche nel periodo di prova
Durante il periodo di prova il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni non devono espletare la procedura telematica in quanto è considerato un periodo di “valutazione” di tutte le condizioni del rapporto di lavoro.
Dimissioni telematiche: raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione
Le Faq presenti sul sito www.cliclavoro.it precisano che anche il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti di pensionamento per dimettersi dall’attività lavorativa è obbligato ad espletare la procedura telematica.
Dimissioni telematiche: procedura
Innanzitutto è opportuno premettere che la procedura telematica è l’unica forma tipica per rendere efficace la volontà di dimettersi.
Il lavoratore ha due alternative: espletare in autonomia la procedura ovvero affidarsi ai soggetti abilitati.
Nel caso in cui il lavoratore decida di procedere in autonomia deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo (nel caso non ne sia in possesso deve richiederlo attraverso il portale INPS www.inps.it).
Se, al contrario, preferisce affidarsi ad un soggetto abilitato allora può scegliere tra:
- Patronato;
- Organizzazione sindacale;
- Ente bilaterale;
- Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003);
- Ispettorati territoriali del Lavoro;
- Consulenti del Lavoro.
Dimissioni telematiche e preavviso
La procedura telematica ha il solo scopo di rende nota e certificare la volontà di dimettersi del lavoratore, non di dare indicazioni sul periodo di preavviso.
Nel caso infatti in cui il lavoratore, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni in modalità telematica, si dovesse ammalare durante il periodo di preavviso, prolungando quindi lo stesso periodo in un momento successivo alla guarigione, non deve revocare la procedura telematica di dimissioni, ma sarà cura del datore di lavoro di indicare la data corretta di cessazione del rapporto di lavoro nel momento in cui farà la comunicazione obbligatoria.
Prassi analoga anche nel caso i cui datore di lavoro e lavoratore di accordino per modificare il periodo di preavviso spostando quindi la data di cessazione indicata nel modulo telematico: sarà onere del datore di lavoro indicare la data corretta nel modello di comunicazione obbligatoria di cessazione, non del lavoratore di modificare la procedura telematica, che ha valore, lo ricordiamo di certificare la volontà del lavoratore di dimettersi.
La Dott.ssa Francesca Zucconi, in qualità di Consulente del Lavoro, è soggetto abilitato a procedere alla comunicazione telematica di dimissioni, contatta il nostro studio.