Come deve comportarsi il datore di lavoro in regime forfettario? Cosa fare con le ritenute fiscali? E quali dichiarazioni fiscali compilare
Con l’estensione dell’importo dei ricavi o dei compensi percepiti numerosi sono i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni che dal 1° gennaio 2019 hanno deciso di aderire al regime forfettario. L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 numero 145 modifica la disciplina del regime forfettario prevedendone l’accesso a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero compensi non superiori a 65.000 euro.
Modifica importante che ha eliminato i requisiti previsti precedentemente necessari ai fini dell’accesso al regime agevolato come ad esempio i valori dei ricavi e/o compensi percepiti differenziati sulla base del codice ATECO. L’ulteriore modifica che non è più motivo di esclusione dal regime è l’aver sostenuto spese legate a lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi.
È evidente che ampliando il totale dei compensi ed eliminando l’importo di cui sopra numerose saranno le figure che occuperanno personale dipendente. Ma come deve comportarsi il datore di lavoro in regime forfettario con dipendenti in qualità di sostituto d’imposta? Cosa fare con le ritenute fiscali? Ecco cosa c’è da sapere.
Datore di lavoro in regime forfettario: cosa fare
Si deve partire dal comma 69 dell’art. 1 legge n. 190/2014 il quale espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta. Questo significa che “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
Calato nei fatti questo significa che durante il rapporto di lavoro il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare la trattenuta, ed il relativo versamento, delle ritenute fiscali ai propri dipendenti, non assumendo così la veste di sostituto d’imposta.
Ciò significa che al momento dell’erogazione della retribuzione si indicherà la ritenuta previdenziale, ma non quella fiscale. Questo emerge anche dal parere fornito dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.
Leggi anche: Regime forfettario 2019: regole, pro e contro del regime fiscale agevolato
E le addizioni calcolate nel 2018?
Rimane un dubbio. Il datore di lavoro che nel 2018 non era forfettario, quindi assumeva la veste di sostituto d’imposta al momento del conguaglio fiscale ha prontamente calcolato le addizionali 2018, le quali vengono versate a rate nell’anno successivo.
Anno, il 2019 in cui il datore di lavoro rientra nel regime forfettario. Come si deve comportare con quegli importi?
È sicuramente necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Allo stato attuale il datore di lavoro, forfettario, anche se non riveste la carica di sostituto d’imposta dovrà comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto.
Obbligo di comunicazione nella dichiarazione dei redditi
Compilando apposito quadro, RS, dell’Unico, indicando il codice fiscale di chi ha percepito il compenso per il quale non è stata operata la ritenuta.
Il datore di lavoro rilascerà al lavoratore la dichiarazione con i dati riferiti ai compensi corrisposti, ma sui quali non sono state effettuate ritenute. Nella Certificazione Unica compilerà la sezione legata ai assistenziali e previdenziali; mentre rimarrà escluso dalla compilazione ed invio del modello 770 non avendo dati fiscali da dichiarare.
Obblighi del lavoratore con datore di lavoro forfettario
Fino all’anno scorso il lavoratore era esonerato dal calcolo e dal versamento dell’IRPEF; queste operazioni infatti ricadevano in capo al datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Da quest’anno il lavoratore dipendente di un datore di lavoro in regime forfettario si trova in una posizione “scomoda”.
Ricade infatti su di sé l’obbligo di effettuare la propria dichiarazione dei redditi per assoggettare fiscalmente quanto percepito nell’anno fiscale di competenza.