Il contratto a tempo determinato è (o forse è meglio dire: era) uno strumento flessibile che poteva utilizzare il datore di lavoro per inserire personale all’interno del suo organico.
Con l’introduzione del Decreto Dignità le modifiche introdotte riguardano:
- durata massima del singolo rapporto;
- durata massima per sommatoria di più rapporti
- proroghe e rinnovi.
Queste modifiche incidono specialmente in virtù del periodo di transizione che va dal 14.07.2018 al 31.10.2018.
Su gentile concessione del “MagoLavoro” riportiamo le modifiche salienti.
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA DEL SINGOLO RAPPORTO | |||
Data stipula | Durata massima | Indicazione causali | D.Lgs. 81/2015 |
fino al 13 luglio 2018 | 36 mesi | Non necessaria | ante D.L. 87/2018 |
Dal 14 luglio 2018 | 24 mesi | Si, dopo i primi 12 mesi | post D.L. 87/2018 |
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA PER SOMMATORIA DI PIÙ RAPPORTI | |||
Data stipula | Durata massima | Indicazione causali | D.Lgs. 81/2015 |
fino al 13 luglio 2018 | 36 mesi | Non necessaria | Testo originario |
Dal 14 luglio 2018 | 24 mesi | Solo da 1.11.2018, dopo primi 12 mesi | post D.L. 87/2018 |
CONTRATTO A TERMINE: PROROGHE (NUMERO, DURATA E CAUSALI SI/NO) | |||
Data proroga | Numero e durata | Indicazione causali | D.Lgs. 81/2015 |
Entro il 13 luglio 2018 | 5 in 36 mesi | Non necessaria | Testo originario |
Dal 14 luglio all’11 agosto 2018 | 4 in 24 mesi | Si, dopo i primi 12 mesi | post D.L. 87/2018 |
Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018 | 4 in 24 mesi * | Non necessaria | post L. n. 96/2018 |
Dal 1° novembre 2018 | 4 in 24 mesi | Si, dopo i primi 12 mesi | post L. n. 96/2018 |
* Per prudenza, in attesa di chiarimenti ufficiali, sono indicate massimo 4 proroghe in 24 mesi ma la norma parrebbe consentirne 5 in 36 mesi (regime previgente al D.L. n. 87/2018), per il solo periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto) e il 31 ottobre 2018. Per alcuni autori, la moratoria della legge n. 96 retroagisce al 14 luglio (fino al 31 ottobre 2018), sostituendosi ai vincoli posti dal D.L. n. 87/2018). |
CONTRATTO A TERMINE: RINNOVI (DURATA E CAUSALI SI/NO) | |||
Data rinnovo | Durata totale | Indicazione causali | D.Lgs. 81/2015 |
Entro il 13 luglio 2018 | 36 mesi | Non necessaria | Testo originario |
Dal 14 luglio all’11 agosto 2018 | 24 mesi | Si, già dal 1° rinnovo | post D.L. 87/2018 |
Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018 | 24 mesi * | Non necessaria | post L. n. 96/2018 |
Dal 1° novembre 2018 | 24 mesi | Si, già dal 1° rinnovo | post L. n. 96/2018 |
* Per prudenza, in attesa di chiarimenti ufficiali, sono stati indicati 24 mesi quale limite di durata ma la norma parrebbe consentirne 36 (regime previgente al D.L. n. 87/2018), per il solo periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2018) e il 31 ottobre 2018. Secondo alcuni autori, la moratoria della legge n. 96 retroagisce al 14 luglio (fino al 31 ottobre 2018), sostituendosi ai vincoli posti dal D.L. n. 87/2018). |
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