Riportiamo l’articolo di aggiornamento settimanale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Nuovi limiti quantitativi introdotti nell’ambito della somministrazione dal 12 agosto 2018: salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite in materia di numero complessivo dei contratti a termine (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto contratto (arrotondamento del decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 0,5).
In caso di violazione dei nuovi limiti percentuali all’utilizzatore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.250 euro. Da non dimenticare che, qualora il lavoratore somministrato venga utilizzato al di fuori dei limiti previsti, lo stesso può chiedere nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo giorno di utilizzo.
Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, trattandosi di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.
Dai suddetti limiti quantitativi rimangono escluse (come prima) le assunzioni a tempo determinato tramite lavoro somministrato, effettuate nei confronti di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che beneficiano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Con riferimento alle causali, le stesse si applicano al solo utilizzatore.
La durata massima del rapporto di un contratto di somministrazione a termine non potrà superare i 12 mesi (senza indicazione di causale) sulla base di un calcolo riferito all’impresa utilizzatrice. Il contratto potrà essere prorogato e, quindi, eccedere questa durata massima solamente in presenza di una delle causali previste dalla riforma relative ad esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria, ragioni sostitutive e incrementi significativi e non programmabili. Le causali vanno riferite alle esigenze dell’impresa utilizzatrice con indicazione specifica delle stesse nel contratto stipulato tra l’agenzia di somministrazione ed il dipendente.
Tutte le informazioni sono contenute nella circolare n.16/18 di Fondazione studi Consulenti del lavoro.