Ricevi ogni mese dal tuo datore di lavoro i buoni pasto? Presta attenzione: dal 9 settembre saranno in vigore nuove regole
I buoni pasto, noti anche come ticket restaurant, sono mezzi di pagamento erogati dal datore di lavoro ed utilizzabili dai dipendenti per acquistare pasti o prodotti alimentari.
Domani, 9 settembre entra in vigore il Decreto n. 122 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha introdotto alcune novità in materia di buoni pasto.
Buoni pasto: ecco l’elenco degli esercizi in cui utilizzarli
Innanzitutto viene chiarito quali sono gli esercizi presso i quali possono essere utilizzati ovvero dove può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, e cioè:
- negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- nelle mensa aziendale ed interaziendale;
- nei supermercati;
- nei locali di produzione dei prodotti alimentari;
- nei locali addetti alla vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;
- nelle attività di Agriturismo;
- nelle attività di Ittiturismo;
- in locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale i in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
Buoni pasto: dal 9 settembre nuove regole
Viene inoltre espressamente previsto che:
- i buoni pasto sono utilizzati da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
- possono essere utilizzati anche dai collaboratori;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro.
I buoni pasto possono essere in formato cartaceo oppure elettronico.
Buoni pasto: nuove regole per quelli in formato cartaceo
Nel primo caso, quindi in forma cartacea, devono riportare:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
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