Il mio contributo per Well Work
Un’attività che coinvolge tutti i lavoratori è lo spostamento casa-lavoro.
Il datore di lavoro che vuole intervenire in un ambito in cui può apportare notevoli benefici è proprio quello del tragitto casa-lavoro.
I servizi di trasporto collettivo vengono infatti disciplinati dall’articolo 51 comma 2d del Tuir, cui la Legge di Bilancio 2018 aggiunge il nuovo articolo d-bis:
“non concorrono a formare il reddito: d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici. d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.”
Parafrasando la norma, quindi, le somme erogate o rimborsate alla generalità di lavoratori, ma anche a categorie degli stessi, dal datore di lavoro per procedere all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico non vengono inclusi nella formazione del reddito da lavoro.
In buona sostanza il datore di lavoro può decidere di intervenire in questa sfera apportando un beneficio immediato ai lavoratori che non devono provvedere di tasca propria all’acquisto dell’abbonamento e godere a sua volta dei classici vantaggi fiscali previsti dall’adozione di un piano welfare, in linea generale la completa deducibilità dell’importo qualora il piano sia nato da un accordo con i sindacati e pari invece al 5 per mille del totale se l’iniziativa è unilaterale da parte del datore di lavoro.
Ricapitolando, il datore di lavoro che voglia inserire come strumento di welfare l’erogazione del trasporto deve tener conto dei seguenti vincoli:
- rivolgersi alla generalità o a intere categorie di dipendenti;
- sottoscrivere un accordo sindacale o, in alternativa un regolamento aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dai dipendenti interessati;
- aver cura che siano abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale realizzati dal servizio pubblico o in convenzione con privati, regionale e interregionale;
- aver cura che gli abbonamenti riguardino periodi “ampi” quali mensili, plurimensili e annuali; escludendo totalmente i biglietti orari o giornalieri.
L’erogazione del datore di lavoro può avvenire pagando direttamente il costo dell’abbonamento all’azienda di trasporto oppure decidere di rimborsare quanto speso direttamente dal lavoratore purché esibisca idonea documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.
Il vantaggio in questa operazione attuata dal datore di lavoro è legata inoltre al fatto che se il lavoratore volesse detrarsi dal reddito complessivo IRPEF l’importo sostenuto per l’acquisto di abbonamento al trasporto pubblico, potrebbe farlo con una duplice limitazione: il 19% delle spese sostenute fino ad un limite annuo non superiore a 250,00 euro.
Nel caso in cui, invece, sia il datore di lavoro erogando l’abbonamento non vi è alcun limite di spesa, pertanto il lavoratore gode di un beneficio notevole.